famigliaI titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto sarà indicato nell’art. 7 della prossima O.M.

 

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini come saranno previsti.

 

RICONGIUNGIMENTO (pp. 6)

 

Il titolo II della tabella di valutazione allegata al CCNI prevede l’attribuzione di pp 6 perricongiungersi al coniuge oppure, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ricongiungersi ai genitori o ai figli.

 

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

 

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

 

PUNTEGGIO PER I FIGLI (pp. 4 e pp. 3)

 

Vengono assegnati i seguenti punteggi per l’esistenza dei figli (indipendentemente dalla loro residenza):

 

 

  • pp 4 per ogni FIGLO MINORENNE DI ETÀ INFERIORE AD ANNI 6;
  • pp 3 per OGNI FIGLO DI ETÀ SUPERIORE AD ANNI 6 ED INFERIORE AD ANNI 18 E/O PER OGNI FIGLIO MAGGIORENNE CHE RISULTI TOTALMENTE O PERMANENTEMENTE INABILE A PROFICUO LAVORO

 

 

I punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

 

Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31/12/2016.

 

Nel caso di figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro deve, inoltre, essere allegata l’apposita certificazione sanitaria di infermità o di difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.

 

NOTA BENE

 

La nota 6 allegata alla tabella valutazione titoli del CCNI 2016/17 dispone

 

“LE SITUAZIONI DI CUI AL PRESENTE TITOLO [ESIGENGE DI FAMIGLIA] NON SI VALUTANO PER I TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DELLA STESSA SEDE (PER SEDE SI INTENDE “COMUNE”)”.

 

Può quindi succedere che il docente, dopo aver compilato la domanda, cliccando sull’opzione “calcolo punteggio” si ritrovi la scritta “Il comune di ricongiungimento non può coincidere con il comune di titolarità”.

 

Pertanto in questo caso nella casella relativa al ricongiungimento non è possibile indicare il comune di titolarità. Il punteggio in sede di validazione della domanda non verrà attribuito.

 

Può però essere compilata dal NEO IMMESSO IN RUOLO, in quanto docente ancora privo di sede di titolarità. A nulla rileva infatti che la sede provvisoria, assegnata per l’anno di prova, sia nello stesso comune in cui si chiede la titolarità per il prossimo anno scolastico.

 

È però utile precisare che si può indicare il comune di titolarità se si richiede il trasferimento per un tipo di posto diverso da quello di titolarità, cioè se:

 

 

  1. il docente è titolare su posto normale e richiede il trasferimento anche o solo per posto di sostegno;
  2. il docente è titolare su posto di sostegno e richiede il trasferimento anche o solo per posto normale;

 

 

Nelle due situazioni precedenti il comune di titolarità può essere indicato perché, nel corso del movimento, il punteggio aggiuntivo (punti 6) viene attribuito per il solo tipo posto diverso da quello di titolarità.

 

In situazione analoga può trovarsi il perdente posto degli anni precedenti che richiede il rientro nella scuola di ex titolarità: Il punteggio attribuito non tiene conto delle esigenze di famiglia.

 

In tali casi se il docente richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità (quindi inserisce tale scuola nelle precedenze e come prima sede fra quelle esprimibili) e nello stesso tempo compila la sez. esigenze di famiglia comparirà la dicitura:

 

Per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non verranno attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (c.m. 746 del 13/12/1996).

 

Pertanto per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non verranno attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia.