Supplenze: il limite di 36 mesi chi riguarda di preciso? Alcuni chiarimenti.
Il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile, così come previsto dal comma 131 della legge 107/2015, decorre dal 1° settembre 2016.
Il Governo sta anche pensando alla proposta di un percorso semplificato di accesso al ruolo per chi raggiunge tale limite ma non è in possesso di abilitazione. Questo non vuol dire – come genericamente si afferma sui social, creando molta confusione – che raggiunto tale limite non si potrà più insegnare, ma che ci saranno determinate supplenze alle quali il docente non potrà accedere, quelle appunte su posto vacante e disponibile.
Si tratta innanzitutto delle supplenze conferite, sia da GaE che da Graduatorie di istituto fino al 31 agosto (sia per orario intero che spezzone, contando la durata del contratto non il numero di ore di insegnamento a settimana), posti sui quali non c’è un titolare entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
L’inghippo semmai può essere sulle supplenze erroneamente attribuite (sia dall’Ufficio Scolastico che dai Dirigenti Scolastici) al 30 giugno, cioè fino al termine delle attività didattiche, nonostante si tratti di posti vacanti e disponibili. E di volta in volta spetta al docente controllare se su quel posto c’è un titolare (deve esserci) e individuare la tipologia di posto che sta occupando.
Ci si chiede anche chi e come certificherà il servizio svolto da ciascun docente. Si era parlato di una funzione SIDI che dovrebbe tenere sotto controllo i contratti stipulati, ma al momento tutto è aleatorio.Dunque solo superato il tetto dei 36 mesi di supplenza su posto vacante e disponibile – anche non continuativi – il docente non potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza.
Il paradosso già messo in evidenza sarebbe quello che, se andasse in porto il progetto Madia per la Pubblica Amministrazione, la scuola rimarrebbe schiava di una regola che invece negli altri comparti porta all’assunzione.