supplenze dopo 31 dicembreRicordiamo le disposizioni diffuse dal Ministero con circolare prot. 1949 del 10 settembre 2015 con le quali si fornivano info sulle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo. A.S.2015/16.

 

Si tratta della circolare con cui, terminate le operazioni di competenza relative all’avvio dell’anno scolastico 2015/16 gli Uffici Scolastici hanno comunicato alle istituzioni scolastiche dei rispettivi territori, di procedere prontamente alla stipula dei contratti a tempo determinato sui posti ancora disponibili, ivi comprese le supplenze conferibili sui posti appartenenti alla disponibilità provinciale.

 

In particolare la circolare riporta un passo che risulta, in questi giorni, di stretta attualità in quanto le segreterie scolastiche dovranno adempiere alla eventuale proroga dei contratti

 

“I posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla L.107/2015, dell’assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella Fase B del piano assunzionale (cfr nota DGPER pro t. 28853 del 07/09/15) dovranno essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, eventualmente prorogabile fino al 31 agosto, qualora successivamente ne dovessero ricorrere le condizioni di legge. ”

 

Pertanto, i supplenti che hanno occupato nell’a.s. 2015/16 un posto rimasto libero perchè il titolare assunto in ruolo ha differito la presa di servizio, devono verificare la tipologia del posto occupato.

 

Tali condizioni di legge erano state indicate in una precedente nota, poi ritirata dal Miur, in cui si leggeva ” qualora il collega neonominato abbia avuto una supplenza fino a tale data”.