supplenze brevi ATAPer quel che riguarda le supplenze brevi del personale Ata, il MIUR ha fornito indicazioni operative per le supplenze anche se tali indicazioni riguardano soltanto le supplenze per periodi non superiori ai 7 giorni.

 

Si cerca di trovare una soluzione operativa per arginare il limite posto dalla legge di Stabilità alle supplenze saltuarie del personale ATA. Quello che molte segreterie non hanno compreso delle indicazioni fornite è se la supplenza va conferita per i giorni eccedenti i 7 giorni o tenendo conto dell’intero periodo di assenza del collaboratore scolastico.

 

Non potranno essere conferite le seguenti supplenze brevi:

 

  • al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;

 

  • al personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

 

  • al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

 

Pertanto per il profilo di collaboratore scolastico non potranno essere conferite supplenze per I PRIMI SETTE GIORNI DI ASSENZA, ciò significa che i DS potranno nominare il supplente solo all’ottavo giorno d’assenza.

 

I collaboratori scolastici, inoltre, potranno essere sostituiti solo per supplenze superiore a sette giorni, in molti plessi si finirà con il rimanere senza collaboratore in quanto, l’organico e l’ubicazione delle scuole e dei plessi, non ne permettono la sostituzione da parte di un altro collega in servizio.

 

Pertanto, un supplente del collaboratore scolastico non può essere nominato nei primi 7 giorni di assenza e ne consegue che per assenze superiori ai 7 giorni la nomina non può, in ogni caso, decorrere dal primo giorno di assenza. Se il legislatore avesse voluto diversamente non ci sarebbe stato accenno ai primi 7 giorni ma si sarebbe stabilito che le nomine potessero avvenire soltanto per assenze superiori ai 7 giorni.