Quota 100, Salvaguardata l’uscita al 1° settembre 2019 per il personale del comparto scuola. I docenti che maturano i nuovi requisiti entro il 2019 potranno presentare istanza di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019 per centrare l’uscita agli inizi del prossimo anno scolastico.
Docenti, Personale tecnico e amministrativo della scuola e Dirigenti che maturano i requisiti per la quota 100, cioè i 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2019 potranno lasciare il servizio il prossimo 1° settembre 2019 presentando domanda di cessazione entro il 28 febbraio 2019.
Il decretone sulla quota 100 salvaguarda così le aspettative dei lavoratori del comparto con una disposizione ad hoc per consentire l’uscita gli inizi dell’anno scolastico 2019/2020 per la quale erano chiusi a dicembre i termini per produrre le istanze di cessazione dal servizio all’amministrazione scolastica.
Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” – recita il testo del DL – “per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico”. Dunque al 1° settembre 2019 per il comparto scuola e al 1° novembre 2019 per il comparto Afam.
Si rammenta che ai fini del raggiungimento di 38 anni di contributi è possibile cumulare gratuitamente la contribuzione mista, cioè versata in più casse previdenziali ad eccezione delle casse professionali, non coincidente temporalmente (es. nel FPLD, nella gestione separata dell’Inps).
Pensioni Anticipate
La medesima disposizione è recata anche con riferimento ai soggetti che maturano i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2019 che, a causa dello scatto di cinque mesi della speranza di vita, non hanno potuto produrre istanza di cessazione dal servizio alla fine dello scorso anno. Anche in questo caso gli interessati potranno presentare domanda di cessazione entro il 28 febbraio 2019 con decorrenza della pensione a partire dal 1° settembre 2019 (1° novembre comparto Afam). Ai fini della maturazione dei 42 anni di 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) è possibile cumulare gratuitamente la contribuzione mista, cioè versata in più casse previdenziali, non coincidente temporalmente. In questo caso, peraltro, è possibile utilizzare anche quella presente nelle Casse Professionali.
Categorie deboli
Da chiarire, invero, cosa accade ai precoci, cioè ai lavoratori che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019 oppure ai lavoratori che faranno richiesta dell’Ape sociale dopo la proroga contenuta nel decretone anche per il 2019. In questi casi l’ammissione ai benefici richiede, come noto, un supplemento di istruttoria da parte dell’Inps che deve rilasciare apposita certificazione dopo aver vagliato la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti (stato di invalidità, disabile da assistere, svolgimento del lavoro gravoso per un determinato periodo temporale). A rigor di logica anche a questi soggetti dovrebbe essere consentita la cessazione dal servizio al 1° settembre 2019 se conseguono la certificazione Inps entro il 31 agosto 2019 presentando domande di dimissioni cartacee come accaduto in passato. Sul punto sarebbe bene che Miur ed enti preposti diano informazioni univoche e tempestive in modo da consentire l’uscita ordinata anche di queste categorie di lavoratori.