lavoratori precoci pensioniPensioni Scuola: calendario delle scadenze per fare domanda.


Pubblicato il decreto ministeriale per fare domanda di pensione nelle Scuole. A breve la circolare operativa.

 

Il Decreto Ministeriale 941 del 1 dicembre 2016 fissa al 20 gennaio 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio ai fini del pensionamento per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) e del mantenimento in servizio. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2017.

 

Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. È disponibile sul nostro sito una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione.

 

A breve sarà pubblicata la circolare operativa che riporta nel dettaglio le procedure da seguire e chiarimenti sui requisiti necessari.

 

Pensioni Scuola: calendario delle scadenze per fare domanda

 

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 -seconda parte-e 14 dell’articolo24 della legge 22dicembre 2011,n.214e specificatosianella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012che nel decreto legge31 agosto2013, n.101convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

Tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre2011, n. 201e compie i 65 anni di età entro il 31agosto 2017dovràessere collocato a riposo d’ufficio.