scuola pensionePubblichiamo la guida sui requisiti pensionistici per il personale del comparto scuola con decorrenza dal primo settembre 2016.

 

REQUISITI PER LA PENSIONE CON DECORRENZA 1/9/2016

 

 

 

PERSONALE COMPARTO SCUOLA

 

 

 

Personale che nel 2011 (al 31/12/2011) aveva maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa

 

 

  • Uomini con 65 anni di età;

 

  • Donne che hanno maturato 61 anni di età unitamente al requisito minimo di anzianità contributiva: 20 anni (oppure 15 per chi era in servizio al 31/12/92);

 

  • Donne che hanno cominciato a lavorare dopo il 31/12/95 ed hanno maturato 61 anni di età e un’anzianità di almeno 5 anni, purché l’importo della pensione al 31/12/2011 superi l’assegno sociale maggiorato del 20% (Pensione contributiva).

 

  • Personale che ha maturato quota 96 sommando l’età e l’anzianità in anni, mesi e giorni. Si precisa che:

 

  • bisogna aver maturato, oltre alla quota 96, almeno 60 anni e almeno 35 anni di anzianità;

 

  • l’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8mesi di contribuzione;

 

  • Anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

 

 

 

 

Personale che nel 2011 non aveva maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa –Requisiti da maturare entro il 31/12/2016 in virtù di quanto disposto dall’art. 59 comma 9 della L. 449 del 27/12/1977.

 

 

 

Pensione di vecchiaia:

 

Uomini e Donne:

 

  • Anni 66 e mesi 7 unitamente a 20 anni di anzianità oppure 15 anni se con servizio al 31/12/92;

 

 

Per quanti hanno cominciato a lavorare dopo il 31/12/95, l’anzianità minima è stata portata a 20 anni.

 

 

 

Pensione anticipata indipendentemente dall’età:

 

  • Uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità;

 

  • Donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità.

 

 

 

 

Opzione Donna – (Requisiti di accesso ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Si precisa che il seguente requisito è oggetto di approvazione del DDL Stabilità 2016) –

 

Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.

 

In sintesi: le lavoratrici della scuola che matureranno entro fine 2015, i 57 anni e i 3 mesi di età insieme ai 35 anni di contributi, potranno accedere al pensionamento dal 1° settembre 2016 – con misura della pensione calcolata con il sistema contributivo.

 

 

 

Pensionamenti d’ufficio per servizio

 

Possono essere dimessi dal servizio d’ufficio, con preavviso scritto da inviare entro il 28 febbraio 2016, coloro che al 31 agosto 2016 maturano:

 

  • uomini e donne: 40 anni di servizio se al 31/12/2011 avevano maturato i requisiti della normativa pensionistica previgente;

 

  • uomini: 42 anni e 10 mesi;

 

  • donne: 41 anni e 10 mesi;

 

 

 

 

 

Pensionamenti d’ufficio per età

 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 2 del 8/3/2012 della Funzione Pubblica:

 

  • sono dimessi d’ufficio, senza preavviso, coloro che entro il 31/8/2016 compiono 65 anni e sono in possesso dei requisiti per accedere alla pensione dal 1 settembre 2016 (pensione anticipata oppure in possesso dei requisiti della normativa previgente al 31/12/2011);

 

  • coloro che entro il 31/8/2016 compiono 66 anni e 7 mesi ed hanno maturato l’anzianità minima per la pensione di vecchiaia.

 

Si precisa: coloro che maturano l’età di cui ai due punti precedenti, ma non possiedono il requisito di anzianità minima per la pensione, proseguono il rapporto di lavoro fino a quando non la maturano;

 

  • Comunque non oltre i 70 anni.

 

 

 

 

Settima Salvaguardia

 

Il DDL Stabilità 2016, ha previsto la possibilità – nel limite di ulteriori 2.000 soggetti – di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della L. 214/2011, ai lavoratori che nel corso del 2011:

 

  • siano stati in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di assistenza prestata ai figli.

 

 

Per accedere alla pensione con decorrenza 1° settembre 2016 occorre soddisfare i requisiti della previgente normativa rispetto a quelli previsti dall’attuale legge, ovvero:

 

 

  • pensione di vecchiaia – età 65 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi;

 

  • pensione di anzianità con il sistema “quote”:

 

  • quota 97 e 3 mesi (61 anni e 3 mesi di età con 36 anni di contributi – 62 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi – altre combinazioni intermedie nel limite di quanto indicato);

 

  • pensione di anzianità con i 40 anni di contributi senza considerare l’età anagrafica.

 

 

Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.La suddetta categoria di salvaguardati deve presentare istanza di accesso al beneficio alle

 

 

 

Si resta in attesa del D.M. a conferma di quanto indicato e per la tempistica circa la presentazione della relativa domanda di pensionamento sulla piattaforma istanze on line.