La scuola, negli ultimi anni, ha subito un graduale processo di digitalizzazione e dematerializzazione, con strumenti quali il registro elettronico che sono diventati sinonimo di ordinarietà: ma questo registro digitale è obbligatorio oppure no?
Attraverso il registro elettronico ogni professore, dotato di un pc/tablet, ha la possibilità di accedervi ed è, quindi, in grado di poter inserire i voti delle interrogazioni e dei compiti in classe nonché delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle giustificazioni.
Attraverso le credenziali fornite dalla segreteria didattica, il docente accede esclusivamente ai dati riguardanti le sue classi e le sue materie, direttamente in aula. I dati inseriti, sono registrati nell’archivio dell’istituto.
Registro elettronico a scuola: è obbligatorio oppure no?
Ma in molti si chiedono se questo registro rappresenti un obbligo esclusivo o se esiste la possibilità di deroga al suo utilizzo.
I problemi sono sorti poiché in molti istituti scolastici i dirigenti scolastici hanno di fatto imposto ai docenti l’utilizzo del registro elettronico in sostituzione di quello cartaceo, in ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.
Scopriamo in breve cosa dice la normativa e cosa sostengono alcune recenti sentenze sulla materia.
La normativa
Il decreto legge n° 95/2012 ha introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l’obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.
Un obbligo teoricamente rafforzato dalla legge n. 135/2012 che accanto all’utilizzo del registro elettronico di classe ha previsto anche le iscrizioni on line e l’informatizzazione delle comunicazioni scuola-utenza, compreso l’invio informatico della pagella (che diventa obbligatorio).
Quindi da almeno un decennio che i vari governi spingono con forza sulla dematerializzazione burocratica e amministrativa anche in ambito scolastico.
La giurisprudenza
Tuttavia negli ultimi anni alcune Sentenze hanno messo in dubbio la fondatezza di una parte di questi obblighi, soffermandosi in modo particolare sull’adozione obbligatoria del registro in formati diversi da quello cartaceo.
La recente giurisprudenza ha infatti posto l’attenzione sul mancato piano di dematerializzazione previsto dal decreto stesso che doveva regolamentare la digitalizzazione delle procedure amministrative nelle scuole.
Una lacuna cui spesso si sono appellati anche gli stessi docenti in alcuni istituti scolastici. A supportare questa visione sono arrivate negli anni alcune interessanti sentenze della Corte di Cassazione.
In primo luogo sentenza n. 47241 del 21/11/2019 ribadisce che la mancanza a livello legislativo di un vero e proprio piano di dematerializzazione vanifica gli effetti della legge e determina la coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.
Inoltre altre due sentenze del tribunale di Catania vanno in questa direzione:
- la sentenza dell’8/9/2020 che ritiene che queste norme hanno una valenza meramente programmatica, non essendoci stata una successiva regolamentazione attuativa
- e la deliberazione del 2/12/2020, che annulla la sanzione disciplinare inflitta da una Dirigente Scolastica ad alcune insegnanti si erano rifiutate di utilizzare il registro elettronico.
In conclusione: è uno strumento obbligatorio?
La risposta a questa domanda è negativa: il registro elettronico di classe non è obbligatorio e non può nemmeno essere imposto.
Pertanto resta ancora consentito l’utilizzo anche di forme di registro cartacee, a meno che il Collegio docenti non deliberi il suo utilizzo nella scuola (che comunque deve essere dotata delle infrastrutture necessarie e adatte allo scopo).
E sono comunque illegittime le sanzioni e i comportamenti vessatori nei confronti dei docenti che, con adeguata motivazione, decidono di non utilizzarlo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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