pulizia-alunni-disabili-collaboratore-scolasticoA chi spetta l’assistenza igienica e la pulizia degli alunni disabili? Al Collaboratore Scolastico? Oppure no? Cosa stabilisce la normativa e quali sono le istruzioni del Miur?


Pulizia Alunni Disabili: al Collaboratore Scolastico quali compiti spettano?

L’art. 47 del CCNL Scuola 2006-2009 afferma che il dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività, effettua l’attribuzione degli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori.

Pulizia Alunni Disabili: al Collaboratore Scolastico quali compiti spettano?

In pratica, il collaboratore scolastico non può gestire un disabile non deambulante e non autosufficiente.

Infatti, queste mansioni specialistiche sono riservate all’assistente sociosanitario. Il cui profilo è stato definito nell’Accordo del 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni, per la individuazione della figura specialistica e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione che, di durata annuale, devono svolgersi per un numero di ore non inferiore a 1000.

Tale personale è inquadrato almeno nell’area “B” e non nella “A”.

Infatti, secondo la nota MIUR Prot. n.3390/2001:

“Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01. Per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate. Tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata”.