assegnazioni provvisiorieSi tratta della CASELLA N. 9b (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 10b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12b (docenti scuola II grado) che riguarda il coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera H) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.s. 2016/2017.

 

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

 

 

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

 

 

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

 

Quali certificazioni sono valide?

 

 

  • Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
  • La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016.
  • La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

 

 

Ci sono particolari vincoli?

 

 

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

 

 

Nota bene:

 

 

  • La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub‐comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito
  • Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

 

 

Convivenza col genitore disabile o eventuali altre dichiarazioni

 

 

  • La condizione di figlio referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
  • La condizione di esclusività dell’assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.
  • La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l’unico che convive con il soggetto con disabilità.

 

 

Si noti come la convivenza con il genitore disabile non è il requisito per fruire della precedenza, ma permette solo di non dover produrre altre dichiarazioni (altri figli…) a corredo dell’istanza.