Al MIUR arriva l’intesa relativa sui posti vacanti dei DSGA, l’accordo tra le parti è stato sottoscritto. Ecco tutti i dettagli.
Posti Vacanti DSGA, accordo raggiunto. Le misure indicate dal MIUR, valide a livello nazionale, vanno dall’utilizzazione di assistenti amministrativi di altra provincia o altra regione fino a incarichi dalle graduatorie di istituto con titolo specifico.
L’incontro, richiesto dalla FLC CGIL e dalle altre organizzazioni sindacali, si è reso necessario dal momento che le misure che stavano adottando i vari USR risultavano le più varie e rischiavano di creare disparità di trattamento e inevitabile accensione di contenzioso.
Posti Vacanti DSGA, accordo raggiunto: le modalità per coprire i posti
Per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, si può procedere alla copertura dei posti con le procedure straordinarie indicate in ordine di priorità. Questo previa pubblicazione di avviso di disponibilità sul sito deIl’USR:
Le procedure nello specifico sono le seguenti:
- In base ai criteri e alla procedura di cui all’art. 14, del CCNI del 12.6.2019. Mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di altra provincia dello stesso USR o, in subordine, di altro USR;
- O mediante affidamento in reggenza di posti di DSGA di istituzioni scolastiche a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la normativa vigente;
- E mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019-20. Che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;
- Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;
- E infine mediante conferimento di incarico con contratto a tempo determinato di DSGA ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse. E a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che si siano dichiarati disponibili.
POVERI NOI COME SIAMO RIDOTTI !!! LE REGGENZE SONO ILLEGITTIME, “AI SENSI DELLA NORMATIVA (LEGGI) VIGENTI”.. QUALCUNO LO DICA ai sindacati firmatari!!! E POI: SONO COSI’ DISPERATI CHE MANCA DA INDICARE ANCHE “DAL BIDELLO ANCHE NON DI RUOLO E DI 3A FASCIA CHE DICHIARI LA DISPONIBILITA’ AD ASSUMERE L’INCARICO” (ovviamente gratis) !!!! COME PER DIRE: BASTa CHE SI TROVI UN QUALUNQUE FESSO CHE SUI PRENDI LA SUPPLENZA DSGA, QUALUNQUE COSA FACCIA o chiunque sia! NON è UNA barzelletta!! SAREBBE POIU’ LOGICO E SENSATO NON RIFORMARE TUTTI I RUOLI ATA (PER ES. ELIMINARE IL PROFILO FARLOCCO DI DSGA e/o INQUADRARE AL… Leggi il resto »