Alla fine il confronto tra MIUR e Organizzazioni Sindacali ha dato i frutti sperati, come confermerebbe anche il verbale scaturito dall’incontro.
Personale ATA in Smart Working: confermata la tutela in caso di infortuni e malattie professionali.
Infatti, in esito al confronto fra Ministero e Sindacati sulle modalità di accesso del personale ATA al lavoro c.d. “agile”, è stato condiviso e sottoscritto un verbale.
L’accordo assume le problematiche del lavoro ATA in una situazione nella quale l’apertura delle scuole è mantenuta nonostante per molti studenti le lezioni si tengano a distanza.
Lavoro agile e Personale ATA: chi può farlo?
Pertanto, limitatamente al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (attualmente sino al 31 gennaio 2020), hanno accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile i dipendenti ATA a tempo indeterminato o determinato:
- posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia;
- genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
- in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili);
- nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
- dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
- conviventi di persone immunodepresse.
Tutela del Personale ATA in Smart Working
Qualora il personale afferente alle categorie precitate non possa comunque svolgere attività da remoto, il dirigente scolastico ed il Dsga, tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizi dell’Istituzione scolastica, favoriranno, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa consentendo di far ricorso agli strumenti normativi disponibili (fruizione di ferie pregresse, ferie dell’anno scolastico, recupero ore, orario plurisettimanale, permessi).
Inoltre, ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento -economico e normativo -rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Monitoraggio delle prestazioni rese dal personale in lavoro agile
Infine, il DS e il DSGA, ciascuno per quanto di competenza, monitorano le prestazioni rese dal personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, verificando l’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate.
Il testo completo del verbale
A questo link potete consultare il testo completo del verbale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it