salvaguardia, previdenza fisco pensioniPensioni del personale Scolastico: prorogato termine presentazione delle domande.

 


 

La CISL comunica che il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e di collocamento in pensione, inizialmente stabilito per il 20 gennaio, è stato prorogato al 23 gennaio.

 

Possono presentare domanda i docenti, i dirigenti (inclusi gli insegnanti di religione), il personale educativo e gli Ata. Le domande vanno presentate online, tramite web Polis “Istanze online”.

 

Le domande potranno essere presentate in cartaceo soltanto dal personale in servizio all’estero, coloro che prestano servizio nelle province di Trento, Bolzano ed Aosta e coloro che chiedono il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo.

 

Il termine per la revoca della domanda è stato fissato sempre entro il 20 di gennaio. Il ritiro deve avvenire sempre tramite Polis.

 

L’accoglimento della domanda di pensionamento da parte dell’amministrazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione. Sarà la stessa amministrazione ad inviare la comunicazione.

 

Al decreto è seguita la circolare n. 38646 del 7/12/2016, che ha fornito indicazioni operative per l’attuazione del summenzionato decreto.

 

Lo stesso personale, entro la suddetta data del 23/01/2017, può presentare domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n. 208/2015.

 

Il citato art. 1 comma 257 così dispone:

 

“Al fine di  assicurare  continuita’  alle  attivita’  previste negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita’  dei  Paesi stranieri, il  personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo’ chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio retribuito per non piu’ di due anni. Il trattenimento in servizio  e’ autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente  scolastico  e  dal   direttore   generale   dell’ufficio    scolastico    regionale. Dall’attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. ”