banchi_scuola-300x208Come già anticipato dalla nostra redazione, il Ministero ha emanato la nota circolare 19400 del 3.7.2015 (“Anno scolastico 2015/16. Adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto”)

 

I posti in organico di fatto per il prossimo anno scolastico saranno 628.067, mentre lo per il 2014/15 sono stati 630.212.

 

Ricordiamo che entro l’11 luglio i dirigenti scolastici dovranno comunicare ai rispettivi uffici scolastici regionali le variazioni relative al numero delle classi e dei posti, nonché gli spezzoni orari.

 

Organico di fatto - Tabella per Regione

 

 

Fig. 1 – Organico di fatto, Regione per Regione (clicca sull’immagine per ingrandire)

 
L’organico adeguato alle situazioni di fatto a livello nazionale non potrà in alcun modo superare la consistenza di quello già previsto per l’anno scolastico 2014/2015, incrementato o diminuito dei posti in più o in meno assegnati nell’ organico di diritto dell’ a.s. 2015/2016.

 

Il Miur raccomanda interventi mirati volti a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’ anno 2014/15. E’ appena il caso di precisare – afferma il Miur – che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre.

 

Si sottolinea solo che una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, sicuramente contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento del tetto di posti di cui all’art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111

 

Le azioni di adeguamento dell’ organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione.

 

I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, comunicheranno agli uffici scolastici regionali, non oltre il giorno Il luglio sia la variazione del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’ orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica.

 

Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’ eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

 

L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011,n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.

 

Il citato comma stabilisce:

 

a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.l04/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;

 

b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2008);

 

c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’ alunno disabile.