Giorno 28 di dicembre sindacati e Ministero si incontreranno per discutere di mobilità scuola e classi di concorso.
Mobilità Scuola: giorno 28 è decisivo.
Per quanto riguarda la mobilità si deciderà se superare definitivamente le questioni relative al trasferimento sugli ambiti, sui vincoli legislativi e su un accordo che definisca il passaggio da ambiti a scuole.
Il confronto riparte da ciò che è stato definito il 7 dicembre: trasferimento su scuole nella fase provinciale ed interprovinciale, eliminazione di ogni blocco normativo.
Inoltre, i sindacati proporranno la riserva del 50% dei posti riservati alla mobilità interprovinciale per le nomine in ruolo.
Si riprende dunque, da quanto già fissato con lo scopo di giungere alla definizione di un articolato entro la fine dell’anno e firmare il nuovo contratto entro il 15 gennaio.
Secondo quanto previstodall’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22che richiama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018,il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Il vincolo triennalenon si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13del CCNIsottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddettocontratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.