Dopo la scadenza della mobilità ATA si procede con l’individuazione dell’eventuale perdente posto, di seguito la guida con la sequenza delle operazioni, utile per le segreterie che per il personale individuato in esubero.
In seguito alla formulazione della graduatoria interna che, si pubblica entro i successivi 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità ovvero entro il 13.06.2017 (da cui deve risultare la data di nascita ed i punteggi analitici: anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc…), il personale individuato soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento.
Nel formulare le suddette graduatorie si prendono in considerazione servizi e titoli in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento, comprese eventuali esigenze di legge 104/92. Anche in questo caso devono essere acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.
Una volta esaminata la nuova tabella organica, inviata dall’amministrazione competente e suddivisa per profilo, il DS procede con l’individuazione dei perdenti posto. Preliminarmente sono individuati i perdenti posto tra i titolari entrati a far parte dell’organico dal 1 settembre 2016 per mobilità volontaria e poi tra quelli titolari dagli anni precedenti o che sono stati trasferiti d’ufficio dal primo settembre. Per gli assistenti tecnici l’individuazione dell’esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenze di cui ai punti I, II, IV e VII dell’art. 40, a meno che il numero dei perdenti posto sia tale da rendere necessario ricorrere anche a lui. Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell’assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria per beneficiare del diritto di esclusione dalla graduatoria interna e non essere, quindi, individuati perdenti posto.
Appurato quanto sopra, il DS comunica agli interessati, la notifica di personale in esubero con invito a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni. Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda volontaria, la nuova sostituisce la precedente. Qualora non si presenti alcuna domanda (non è un obbligo), i dati saranno comunicati direttamente dalla scuola e il trasferimento avverrà d’ufficio.
P.S. Se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento “condizionata”.
Pertanto la domanda presentata come perdente posto annulla la domanda di mobilità eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza ulteriori diritti per le preferenze espresse. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio nelle altre scuole, prima nel comune poi nei comuni viciniori della provincia, con priorità rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.
Il perdente posto che presenta domanda condizionata e che intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima di questa preferenza, il codice dell’intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l’annullamento di queste altre preferenze.