Un ebook gratuito che segue passo per passo la procedura su Istanze on line per la compilazione della domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per l’a.s. 2015/16 per la scuola primaria.
Il sistema permetterà al massimo 3 operazioni:
- due di utilizzazione (provinciale e interprovinciale)
- una di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale).
Pertanto, dal momento che assegnazione e utilizzazione hanno criteri diversi, il docente, avendone ovviamente i requisiti, potrà effettuarle anche tutte e 3 le operazioni indirizzandole a 3 province diverse .
Per esempio, il docente titolare su classe di concorso in esubero può chiedere utilizzazione provinciale, quella interprovinciale e se ne ha titolo anche assegnazione provvisoria in altra provincia rispetto alle prime due domande.
QUALI SONO I VINCOLI PER POTER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE INTERPROVINCIALE?
Possono chiedere l’assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità e senza nessun vincolo (sempre che ovviamente ci siano i motivi indicati in precedenza) tutti coloro che sono stati assunti il 1 settembre 2012 (a. s. 2012/2013) , anche solo giuridicamente , e negli anni scolastici precedenti.
L’assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità non può invece essere richiesta da coloro che siano stati assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica il 1 settembre 2013 (a.s. 2013/14) e successivi, a meno che non siano :
- non vedenti o sottoposti ad emodialisi;
- portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 o aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
- portatori di handicap in situazione di gravità ed aventi necessità di assistenza;
- coniugi o genitori di soggetto disabile in situazione di gravità;
- figli unici di soggetto disabile in situazione di gravità;
- docenti unici parenti o affini entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o che non vi siano o che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti);
- lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età non superiore a tre anni;
- docenti di coniuge di militare o categoria equiparata, trasferito d’ufficio;
- docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti pubblici.
Tutti i soggetti sopra menzionati superano il blocco de 3 anni per l’assegnazione in altra provincia; viene inoltre riconosciuta loro la precedenza .