graduatorie concorso docenti oraliPrende avvio l’anno scolastico 2016/17. Tra i numerosi problemi ancora da risolvere quello della presa di servizio dei docenti ancora non destinatari di sede.

 

Si tratta dei docenti in esubero a livello nazionale, che non hanno ancora trovato collocazione, o dei docenti non scelti o che non hanno aderito alle procedure della chiamata diretta

 

Per agevolare le operazioni di avvio dell’anno scolastico, si invitano i docenti che, dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017 sono ancora senza sede, a prendere servizio con le modalità che in queste ore stanno pubblicando gli Uffici Scolastici.

 

In pratica si mette a disposizione una scuola di appoggio o si prende servizio nella scuola in cui si era titolari fino al 31 agosto, in attesa della conclusione delle operazioni.

 

Invitiamo quindi i docenti interessati a consultare i siti degli Uffici Scolastici alla ricerca del relativo avviso.

 

Invece, chi hanno posticipato la presa di servizio all’1/9 avendo un contratto direttamente fino al 31/8 o comunque avendo fruito del differimento della presa di servizio per questioni lavorative avranno comunque l’obbligo di assumere servizio l’1/9 perché solo con una presenza fisica a scuola in quel giorno il contratto può perfezionarsi e avere una decorrenza anche economica.

 

Se la mancata presa di servizio non è giustificata e ritenuta valida si decade dall’impiego. Nella fattispecie si applica infatti il d.lgs. n. 297/1994, art. 436, comma 4 il quale dispone che “Decade […] dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito“.

 

Per tale motivo non è neanche possibile fare richiesta di qualsiasi tipologia di congedo con decorrenza 1/9 senza che la presa di servizio sia stata effettuata.

 

Pertanto, il docente assunto in ruolo giuridicamente l’1/9/2015 e che ha un contratto di supplenza fino al 31/8 o che fino a tale data ha differito la presa di servizio non potrà chiedere nessuna aspettativa o tipologia di congedo, neanche facendone richiesta al nuovo dirigente scolastico perché la accolga a partire dal 1° settembre, se prima non perfeziona il contratto di lavoro con la presa di servizio.

 

A mo’ di esempio quindi, il docente che volesse chiedere aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero, o per esigenze di famiglia, o per altro lavoro, o congedo parentale o qualsiasi altro tipo di congedo, prima assume servizio e poi fa richiesta di tali aspettative e congedi.

 

Ricordiamo che secondo il parere dell’ufficio legale dell’USR Umbria (nella fattispecie aspettativa per altro lavoro art 18/3 CCNL/2007) è possibile la concessione dell’aspettativa contestualmente alla presa di servizio.

 

L’unica eccezione, come abbiamo puntualmente rilevato, è per la docente che si trovi in congedo di maternità o interdizione dal lavoro: per tale docente la presa di servizio si intende effettuata.