docente-tutor-orientatore-chiarimenti-ministeroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, in un incontro illustrativo sulle figure del docente tutor e dell’orientatore scolastico, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti.


Le indicazioni, nel merito sono state rivole  ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie del secondo grado e ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e alle Organizzazioni sindacali.

Si tratta di alcune delucidazioni circa l’applicazione del D.M. 63 del 5 aprile 2023 e della nota 958 del 5 aprile 2023 relative all’attuazione delle Linee guida sull’orientamento adottate con il DM 328 del 22 dicembre 2022.

Docente Tutor e Orientatore: i chiarimenti del Ministero

Come riportato dalla FLC CGIL, presente all’incontro, ecco alcune delle principali informazioni fornite dall’Amministrazione, che saranno in ogni caso raccolte in FAQ disponibili sull’Help Desk del Ministero.

  • Spostato al 31 maggio 2023 il termine precedentemente previsto al 2 maggio per le istituzioni scolastiche al fine di comunicare i nominativi dei docenti da avviare ai percorsi di formazione tramite la piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”;
  • in questa fase, i docenti sono chiamati a manifestare la disponibilità a svolgere la formazione sulla piattaforma di INDIRE, mentre solo successivamente, tra i docenti formati saranno individuati coloro che saranno disponibili ad assumere la funzione di tutor e docente orientatore; pertanto, non è previsto un limite massimo di insegnanti partecipanti alla formazione;
  • le figure del tutor scolastico e dell’orientatore rimangono distinte e non devono coincidere, anche se la formazione è comune;
  • rispetto alla retribuzione prevista non sono quantificate le ore, si tratta di importi forfetari;
  • i limiti indicati per gli alunni da affidare ai tutor (30 minimo e 50 massimo) non sono da considerarsi perentori rispetto alla autonoma programmazione delle istituzioni scolastiche che, pertanto, potranno progettare gruppi con diversa quantificazione, ma la contrattazione d’istituto non potrà comunque derogare dalla misura dei compensi indicati nel DM 63/2023 (minimo 2.850 euro lordo stato e massimo 4.750 euro lordo stato).

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it