Testo con poche luci e molte ombre. Manca una strategia e una visione d’insieme del settore.
Ecco un ulteriore approfondimento sul tema del diritto allo studio visto dal versante dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Contribuzione studentesca
Premessa
L’articolo 36 del DDL:
- ridefinisce la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali,
- istituisce un contributo annuale onnicomprensivo
- prevede che le istituzioni AFAM statali adeguino i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del settore universitario.
Contributo onnicomprensivo
Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi percorsi di studio di livello accademico, da versare alla istituzione AFAM alla quale sono iscritti.
Disciplina degli esoneri dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale
Requisiti | Tipologia di agevolazione |
Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
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Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale |
Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
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Il contributo onnicomprensivo è pari a 200 euro |
Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
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Il contributo non può superare l’8% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro
(Esempio: ISEE pari a 15.000 euro. Contributo annuale non può essere superiore a 160 euro, ossia: (15.000 – 13.000)*8% |
Studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
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Il contributo non può superare l’8% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro.
(Esempio: ISEE pari a 15.000 euro. Contributo annuale non può essere superiore a 240 euro, ossia: (15.000 – 13.000)*8% + (15.000 – 13.000)*8%*50% |
Studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE | Il contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole istituzioni afam statali, anche in deroga ai criteri introdotti dall’articolo 36 |
Divieti
Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, le istituzioni AFAM statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
Aggiornamento limiti ISEE
A decorrere dall’anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle nuove norme in tema di contribuzione studentesca.
Regolamenti di istituto
Il comma 13 stabilisce che:
- le istituzioni statali dell’AFAM entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del settore universitario così come ridefiniti dall’articolo 36
- in caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017 trovano direttamente applicazione quanto dall’articolo 36
- il MIUR in sede di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM “tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale”.
Il regolamento d’istituto sulla contribuzione studentesca stabilisce:
- eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera accademica individuale o alla particolare situazione personale;
- le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento
Vigenza di norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi
Rimangono in vigore le norme che prevedono l’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, per gli studenti:
- in possesso dei requisiti per l’accesso alle borse di studio (requisiti che devono essere definiti con un decreto interministeriale non ancora intervenuto)
- disabili con un’invalidità pari almeno al 66%
- stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici
- costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità)
- che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.
Rimangono in vigore le norme che prevedono che le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possano disporre autonomamente ulteriori esoneri, totali o parziali, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi accademici, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti:
- diversamente abili con invalidità inferiore al 66%
- che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell’acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi
- che svolgono una documentata attività lavorativa.
Infine, restano, in vigore le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi previste dall’ 9 del D.Lgs. 68/2012 nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.
Commento
La positiva definizione di un quadro nazionale su un tema particolarmente sensibile come quello della contribuzione studentesca, non è accompagnato da un incremento del fondo di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM che per il 2017 è pari a € 13.278.999,00.
Le proposte normative presentano, inoltre, evidenti incoerenze che in sede di definitiva approvazione devono essere superate. Infatti il contributo onnicomprensivo, con i relativi esoneri totali o parziali, non si applicherebbe né ai percorsi il diploma accademico di II livello e neanche al primo anno dei diplomi accademici di I livello.
Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità
L’articolo 38 prevede l’assegnazione annuale di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l’immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni AFAM statali, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.
Per il finanziamento delle borse di studio, sono stanziati:
- 6 milioni di euro per l’anno 2017
- 13 milioni di euro per l’anno 2018
- 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
L’art. 38 non prevede alcun criterio di ripartizione tra istituzioni statali universitarie e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Per un’analisi approfondita della proposta normativa vedi il nostro commento al disegno di legge di bilancio 2017.
Orientamento pre-accademico
L’art. 39 prevede che le istituzioni AFAM possano organizzare specifici corsi di orientamento pre-accademici, da svolgere durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, o tra il conseguimento del diploma e l’immatricolazione, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l’attività scolastica ordinaria. I corsi sono organizzati in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 21/2008, recante la disciplina dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
In realtà la proposta normativa è in evidente contrasto con quanto stabilito dal citato decreto legislativo che prevede esplicitamente che:
- la realizzazione dei percorsi di orientamento sia affidata (direttamente) agli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari che, a tal fine, assicurano il raccordo con le università, anche consorziate tra loro, e le istituzioni AFAM
- per la progettazione, la realizzazione e la valutazione dei percorsi gli istituti di istruzione secondaria superiore, le università, e le istituzioni AFAM stipulino specifiche convenzioni.
La parte dell’articolo 39 relativa alle collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori per attività di tutorato per gli studenti che nei primi due anni abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali non sembrerebbe riguardare le istituzioni afam. Si tratta di una evidente omissione visto che il D. Lgs. 68/12 prevede che anche tali istituzioni debbano disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 68/12:
- la prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui
- la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da’ luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi
- il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni
- i regolamenti di istituto devono rispettare i seguenti criteri:
- selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi
- prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico
- precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.