Messa in ordinamento dei diplomi accademici di secondo livello AFAM: emanato il decreto ministeriale.
Con il decreto ministeriale 14 del 9 gennaio 2018 il MIUR ha emanato le disposizioni per la messa in ordinamento dei diplomi accademici di II livelli realizzati dalle istituzioni Afam.
Il decreto definisce, ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto b), e comma 4 del P.R. 8 luglio 2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per ilconseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi.
Le Istituzioni possono istituire, con le modalità di cui al presente decreto, corsi di diploma accademico di secondo livello appartenenti a una o più Scuole o Non possono essere istituiti due diversi corsi di diploma accademico di secondo livello afferenti alla medesima Scuola qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti.
I regolamenti didattici delle Istituzioni, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono adeguati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 del P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e del presente decreto.
Successivamente all’accreditamento dei corsi di secondo livello ai sensi del presente decreto, i corsi di diploma accademico di secondo livello attivati in via sperimentale sono soppressi, fatta salva la garanzia agli studenti iscritti di portare a compimento il percorso di studi secondo il previgente.
Per quanto attiene i corsi accademici di secondo livello che costituiscono per denominazione e contenuti di indirizzo la prosecuzione dei trienni ordinamentali già autorizzati e attivati dalle Istituzioni, i crediti minimi delle attività formative di base e caratterizzanti, da definire in una percentuale pari a non meno del 60% (72 crediti) ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR 212/2005, sono così individuati rispetto ai settori indicati nei rispettivi trienni ordinamentali:
- da 12 a 18 crediti nell’ambito dei settori delle discipline di base
- da 54 a 60 crediti nell’ambito dei settori delle discipline caratterizzanti
Per gli Istituti Superiori di Studi Musicali, nel rispetto delle quote previste dalle lettere e b) di cui al precedente comma 4, le restanti quote di crediti relative al 40% (48 crediti) vanno riservate dalle singole Istituzioni:
- fino ad un massimo del 25% (12 crediti) a ulteriori attività di base e/o caratterizzanti individuate, in riferimento agli obiettivi fotmativi, tra i settori artistico-disciplinari previsti dai relativi decreti;
- alle attività integrative e affini o ulteriori (art. 9 comma 2, b) e c) del DPR 212/2005);
- alle attività autonomamente scelte dallo studente per almeno 6 crediti formativi (art. 9 comma 4 del DPR 212/2005));
- alle attività formative relative alla prova finale per almeno 9 crediti (art. 9 comma 2 a) del DPR 212/2005) .
In allegato il testo completo del decreto.