diplomati-magistrali-consiglio-di-statoNella vicenda ben nota dei diplomati magistrali, dal Consiglio di Stato arriva un altro veto? Una cascata di no alla vertenza a favore della delicata questione? Vediamo cosa è accaduto in dettaglio.


Oramai è una cascata di no quello che si sta registrando nell’ambito della giustizia amministrativa? Ttanti giudizi sono pendenti ed in fase di essere decisi, nella vicenda ben nota dei diplomati magistrali, e il Consiglio di Stato mette nuova benzina sul fuoco.

 

Il tutto mentre situazioni di disparità sostanziale si sono effettivamente riscontrate con casi dove l’Amministrazione ha deciso di non impugnare i provvedimenti di alcuni diplomati magistrali che avevano avuto un provvedimento positivo ben prima della nota Adunanza Plenaria, trovandosi in ruolo, mentre altre migliaia di maestre sono state sbattute fuori dalle graduatorie o lo verranno a breve.

 

Il Cons. Stato Sez. VI, Sent., del 03-04-2018, n. 2055 affronta il caso tipico dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’a.s. 2001-2002 – ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 1973 del 16 aprile 2016 titolo abilitante – i quali deducevano che avrebbero titolo all’inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia. Essi davano atto di avere impugnato il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 (recante criteri per l’aggiornamento delle GAE del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale), nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento.

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso con i seguenti e ben noti motivi:

 

“Le questioni giuridiche dedotte in giudizio sono state definite dal Consiglio di Stato, con la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017, che ha affermato principi – da intendere qui richiamati – in applicazione dei quali risulta infondata la pretesa degli appellanti. In particolare, sotto il profilo processuale, l’Adunanza plenaria, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha concluso per la tardività sia delle domande di inserimento – formulate in sede amministrativa – sia dei ricorsi, perché gli interessati avrebbero potuto percepire l’illegittimità del mancato inserimento ben prima del 2013. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la “conoscenza” non è sorta dal momento in cui la questione è giunta in sede giurisdizionale, ossia quando nel 2013/2014 è stata accertata l’illegittimità del mancato inserimento dei diplomati magistrali ante 2000/2001 (avvenuta in esito alla emissione del parere del Consiglio di Stato in occasione del ricorso straordinario che ha portato anche alla correzione in sede amministrativa della valutazione di questo diploma tramite l’emissione di apposito decreto del Ministero in materia di graduatorie di Istituto).

 

Pertanto, il primo atto lesivo non è affatto il decreto ministeriale n. 235 del 2014: per l’Adunanza Plenaria la piena conoscenza “per proporre impugnazione andrebbe, semmai, individuato (anche a voler prescindere dalla preclusione comunque derivante dalla mancata tempestiva presentazione della domanda di inserimento) nella pubblicazione del D.M. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva “chiuso” con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. poiché il D.M. 16 marzo 2007 è l’ultimo provvedimento di integrazione ed aggiornamento delle GAE prima che esse fossero definitivamente chiuse, per espressa disposizione di legge, a nuovi accessi”. In aggiunta, sul piano sostanziale, con la stessa pronuncia si è negata la qualificazione del diploma magistrale come “titolo abilitante”, su cui si è basata la pretesa fatta valere in giudizio dagli appellanti. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.”