decreto-scuola-leggeIl Decreto Scuola è stato approvato in via definitiva: il provvedimento ha avuto l’ok del Senato con il voto di fiducia chiesto dal governo, con 160 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione.


Il Decreto Scuola è legge: il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl n. 1633, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sul reclutamento del personale scolastico.

Quali sono le novità del testo? Cosa cambia nello specifico?

Scopriamo qui di seguito tutte le novità.

Il Decreto Scuola è legge

Ecco gli interventi più rilevanti che riguardano i settori della conoscenza. Il testo è blindato, non sarà modificato e sarà approvato con il voto di fiducia entro il 24 dicembre.

Fondi contrattuali

Integrate le risorse a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Rispetto alla versione proposta dal governo le risorse passano da 1.650 a 1.750 milioni di euro per il 2020 e da 3.175 milioni a 3.375 milioni di euro per il 2021 (art. 1 comma 127).

Interventi in campo fiscale

Viene costituito un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L’attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a successivi interventi normativi. (art. 1 comma 7)

Settore scuola

  • Le risorse del bonus premiale di cui al comma 126 della legge 107/15, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, “sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione” (art. 1 comma 249)
  • Ai fini dell’incremento dei posti di sostegno dell’organico dell’autonomia sono stanziati 12,06 milioni nell’anno 2020, 54,28 milioni nell’anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall’anno 2022 con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto. Nella distribuzione territoriale dei posti si dovrà tenere conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019 (art. 1 comma 266)
  • La dotazione organica dei docenti della scuola dell’infanzia è incrementata di 390 posti da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nel relativo grado di istruzione (art. 1 comma 279)
  • L’organico dei collaboratori scolastici “presso l’ufficio scolastico della Regione Siciliana” è aumentato di 119 unità. Tali posti sono destinati per la stabilizzazione dei titolari di contratti di lavoro attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, che hanno superato la selezione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e non sono ancora stati assunti alle dipendenze dello Stato. Le risorse stanziate sono pari 1,135 milioni di euro nell’anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (art. 1 comma 280)
  • È confermata anche per il prossimo anno scolastico 2020/2021 la possibilità di assegnare dirigenti scolastici e docenti presso
    • gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti
    • le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e dei docenti ed agli enti cooperativi da esse promossi
    • gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione

(art. 1 comma 272)

  • Sono stanziati per attività di formazione del personale docente
    • 11 milioni di euro per solo anno 2020 finalizzati al potenziamento della qualificazione in materia di inclusione scolastica
    • 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 finalizzati al potenziamento della qualificazione materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

(art. 1 comma 256)

  • a decorrere dal 2020, sono stanziati 30 milioni di euro annui da destinare al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato (art. 1, co. 255)
  • a decorrere dal 2020, si riduce (da € 25,8 mln) a € 11,6 mln il limite di spesa connesso all’utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche per svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria (art. 1, comma 605)
  • per l’anno 2020, è previsto l’aumento delle risorse, pari a 2 milioni di euro, destinate all’innovazione digitale nella didattica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (art. 1 comma 257)

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Edilizia scolastica

  • Nell’ambito della destinazione a comuni, province e città metropolitane di contributi, si finalizzano gli stessi anche a interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico di scuole (art.1 commi da 29, lett. b) e fino al comma 37; art. 1 commi 51-58; articolo 1 commi 63-64)
  • Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell’interno, il fondo ‘‘Asili Nido e Scuole dell’infanzia’’, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. (art. 1 commi 59, 60 e 61)
  • Assegnati al MIUR 10 milioni di euro per l’annualità 2023 provenienti dal fondo di finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. A tal fine vengono introdotte norme per l’accelerazione e la semplificazione delle procedure per ottenere pareri, visti e nulla osta (art. 1 commi 258, 259 e 260)
  • Introdotte norme per il completamento delle “scuole innovative” di cui ai commi 153 e 154 della Legge 107/15. Le risorse possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli d’infanzia previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (art. 1 commi 261 e 262)
  • Con decreto del Ministro dell’istruzione, è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Le risorse disponibili sono pari a 40 milioni (20 milioni per il 2022 e altrettanti per il 2023) e l’attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo) art. 1 commi 263 264)

Settore ricerca

  • Soppresso l’ex articolo 29 del disegno di legge originario che prevedeva modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
  • Viene istituita l’Agenzia nazionale della Ricerca, dotata di un cospicuo fondo iniziale (25 milioni di euro nel 2020 che diventano 300 milioni annui a decorrere dal 2022) e di uno specifico organico (34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia), con compiti non solo di coordinamento, ma anche di indirizzo dell’attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici. Nell’ambito dell’Agenzia, viene istituito il comitato scientifico con il compito di vigilare sul rispetto dei principi di libertà e autonomi della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell’Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli (art. 1 commi da 240 a 252)
  • Inserito un ampio articolo relativo Interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell’ambito delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole (Art. 1 commi 275-277)
  • Le risorse per la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA sono incrementate di 2,5 milioni di euro anni (da 20 milioni a 22,5 milioni di euro) a decorrere dall’anno 2020. (art. 1 comma 467)

Settore università

  • Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, è rifinanziato per 5 milioni di euro nell’anno 2021, 15 milioni di euro nell’anno 2022, 25 milioni di euro nell’anno 2023, 26 milioni di euro nell’anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 (art. 1 comma 861)
  • Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 31 milioni di euro per l’anno 2020 anziché 16 milioni (art.1 comma 265)
  • Per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, l’autorizzazione di spesa (art.1, comma 521, legge 145/18), è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l’anno 2020, 10,850 milioni di euro per l’anno 2021, 16,492 milioni di euro per l’anno 2022, 22,134 milioni di euro per l’anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (art. 1 comma 271).
  • Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 (art. 1 comma 859)
  • Introdotta una norma secondo cui si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l’attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali (art. 1 comma 721)
  • Incrementato di un milione di euro annui a decorrere dal 2020 il fondo per il finanziamento ordinario delle università al fine di inserire nell’offerta formativa, corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. (art. 1 comma 354)
  • Stanziato un milione di euro per l’anno 2020 finalizzato a garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria. Al riparto si provvede con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Istruzione (art. 1 comma 379)
  • Alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste è attribuito un contributo di € 500.000 annui per il triennio 2020-2022. Alla medesima Scuola è attributo a decorrere dal 2020 un ulteriore contributo di 500 mila euro annui finalizzato a sostenerne l’attività di ricerca e alta formazione (art. 1, comma 268).

Settore AFAM

  • Stanziati 1,5 milioni di euro per iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento (art. 1 comma 282)
  • il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 ed è finalizzato a consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell’AFAM dagli effetti attuativi della no tax area (art. 1 comma 283)
  • In deroga all’art. 7 comma 5bis del DLsg 165/01, possono essere conferiti incarichi di insegnamento di durata di un anno accademico per esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle dotazioni organiche. I contratti sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni (art. 1 comma 284)
  • Gli incarichi d’insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. (art. 1 comma 285).

Mezzogiorno

Rafforzata ulteriormente la cosiddetta clausola investimenti 34 per cento al Mezzogiorno.

In particolare si stabilisce che “il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente (art. 1 commi 310-313)