segreterie congediIl D.Lgs. n. 119 del 2011 ha modificato il comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001, disponendo con il comma 5 bis che “i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto”.

 

I genitori possono fruire dei permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno.

 

La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell’arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., D.Lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale.

 

Pertanto per i genitori rimane comunque ferma l’alternanza, nell’arco dello stesso mese, tra la fruizione delle due ore di permesso al giorno (art. 33, comma 2, della l. n. 104 del 1992), il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001) e le tre giornate di permesso al mese (art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992).

 

Giova altresì ricordare che Il congedo straordinario può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

 

I benefici in oggetto, infatti, sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

 

E per il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio?

 

Così come chiarito dalla Funzione Pubblica nella circolare 1 del 3 febbraio 2012 il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.

 

Deve quindi intendersi superato quanto detto nella Circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42, comma 5, e permessi.

 

A fronte di alcune richieste di chiarimento in proposito, si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all’art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento.

 

Pertanto, per fare un esempio, il dipendente che dovesse fruire del congedo straordinario fino al 20 del mese può poi fruire, sempre per lo stesso mese, dei 3 gg. di permesso di cui all’art 33 legge 104/92. Questi ultimi permessi rimangono quindi sempre in numero di 3 gg. e non devono essere riproporzionati.