valutazioneLo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”.

 

A prescindere dal nuovo assetto normativo dato all’organo collegiale che si presenta modificato nella composizione e per certi versi nel ruolo, molte perplessità sorgono su come in effetti sarà gestito a breve il suo funzionamento all’interno delle istituzioni scolastiche. Allo stato dell’arte emergono infatti alcuni vuoti che potrebbero definirsi procedurali, ingenuamente trascurati dall’articolo novellato, ma che al contrario, se fossero stati colmati, avrebbero marcato i confini entro cui l’organo stesso dovrà in futuro operare.

 

Spiace così constatare che le regole mancanti al corretto funzionamento del neo organo collegiale, così come riformato dalla Legge 107, investito addirittura ad oggi di un ruolo di alta responsabilità e cioè il compito di individuare “i criteri per la valorizzazione dei docenti”, siano da ricercare in una cosiddetta zona franca dagli elettori che il Comitato stesso sono chiamati ad istituire ai sensi del comma 129 e successivamente dagli agenti dell’organo in parola ossia quelli cui il legislatore assegna specifici compiti. In tal senso ci si riferisce ai due organi collegiali che sono coinvolti nella costituzione del Comitato, Collegio dei docenti e Consiglio di istituto, e ai membri dello stesso.

 

Alla nuova mise dell’art.11 mancano tutte quelle indicazioni di incamminamento che sarebbero state quanto mai necessarie in fase di sua istituzione ed in seguito di corretto funzionamento, perlomeno alla luce di poter garantire una certa integrità nei lavori e magari ‘trasparenza’ ed ‘imparzialità’, giusto per poter citare le grandi assenti del comma 129.

 

Il neo organo è ad oggi rubricato: “Comitato per la valutazione dei docenti”, scompare quindi la vecchia denominazione “per la valutazione del servizio dei docenti”; il termine servizio sarà stato ritenuto troppo ristretto dal legislatore forse perché la nuova autonomia scolastica prospetta una funzione docente più allargata a diversi ambiti operativi della scuola e per il fatto che il nuovo organo collegiale sia stato investito, nella nuova fisionomia tracciata dal comma 129, anche di una valenza strumentale ovvero instradare verso l’applicazione della cosiddetta meritocrazia, volendo così la legge 107 quasi ostentare una lieve parvenza di garantismo. Pur tuttavia sottolineando che il nuovo comitato, nell’ambito del merito non esprime alcun parere e non è sentito, ma solo individua i criteri. Allora su questo punto si viene delineando la fisionomia di un organo che nella definizione dei criteri opera nella collegialità, ma successivamente è privato di quel potere che gli permetterebbe di regolare e applicare in modo corretto quanto stabilito. La garanzia di tutto ciò è rimessa infatti solo alla discrezione del dirigente scolastico che agisce su un piano stralciato dalla collegialità.

 

E’ giusto allora esaminare ciò che il comma 129 stabilisce, ciò che elimina e che cosa sia necessario tenere presente in fase di istituzione dell’organo; trattasi di considerazioni che meritano di essere valutate in modo attento perlomeno da quelle parti della comunità scolastica coinvolte onde evitare spiacevoli sorprese strada facendo.

 

Ciò che stabilisce il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 fissa

 

(a) la composizione del comitato

 

  • il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;

 

  • durerà in carica tre anni scolastici;

 

  • sarà presieduto dal dirigente scolastico;

 

  • i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

 

  • a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

 

  • un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

 

 

Ciò che fa:

 

(b) i compiti del comitato

 

  • individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

 

  • esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;

 

  • in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

 

 

 

Ciò che si elimina dal vecchio articolo 11:

 

  • scompaiono i membri supplenti salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa ovviamente ai lavori e di cui il consiglio di istituto ora provvede all’individuazione di un suo sostituto;

 

  • non è previsto un segretario all’interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell’organo non saranno soggetti a verbalizzazione, come accade al contrario negli altri organi a livello di circolo o di istituto. E’ stato infatti soppresso il comma 7 che così fissava “le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso”. Come si darà contezza della volontà espressa dall’organo e quindi delle determinazioni adottate? Quale sarà la garanzia ai fini del diritto di accesso per la difesa di interessi?

 

  • come indicato nel nuovo comma 2 lett.a) i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma ‘scelti’ rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; prima stava così scritto: “i membri del comitato sono eletti dal collegio docenti nel suo seno”, dicitura che invogliava esplicitamente l’organo ad eleggere seguendo il dispositivo della votazione.

 

 

 

Ciò che resta nel dubbio:

 

  • come verranno scelti i docenti che andranno a far parte del comitato? La rosa dei docenti che dovrà essere scelta quali requisiti dovrà possedere oltre, si spera, all’imparzialità e all’indipendenza dagli influssi filo dirigenziali? Avrà luogo una candidatura di docenti? E i rappresentanti dei genitori e degli studenti? Da che cosa si partirà per la loro individuazione?

 

In seno al collegio dei docenti è quanto mai necessario una maggiore dose di consapevolezza; se nell’ambito di tale organo la partecipazione alla scelta potrà essere palesemente più democratica, nel Consiglio di istituto si potrebbe correre il rischio di avere già i nominativi pronti per l’uso: docente e rappresentanti dei genitori compresi. A questo punto sorgono spontanee le seguenti domande:

 

  • quali regole si daranno il collegio dei docenti e il consiglio di istituto nella scelta dei docenti, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti?

 

  • quale specifica funzione avrà all’interno dell’organo il membro esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale?

 

  • gli atti del comitato inerenti il comma 3 dell’art.11 saranno pubblicati all’albo dell’istituzione scolastica?

 

  • una volta individuati i criteri sulla base delle lettere a),b),e c) dell’art.11 questi ultimi saranno inviati per conoscenza agli organi coinvolti nella scelta?

 

  • la motivazione del bonus sul merito assegnato dal dirigente scolastico sarà reso pubblico?

 

 

 

 

Buon uso del comitato

 

Attenzione quindi perché presto i collegi docenti e i consigli di istituto si scontreranno con questi dubbi e sarà bene essere precisi nella gestione relativa alla costituzione dell’organo:

 

Scelta dei membri

 

  • anzitutto scelta oculata dei membri attraverso il dispositivo dell’elezione; l’O.M. n.215 del 1991 che detta disposizioni generali sull’elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, all’art.4 relativo al “collegio dei docenti”, stabilisce cheil direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all’elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all’elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie)”;

 

  • quanto alla scelta dei membri docenti è giusto che all’elezione preceda un dibattito circa l’istituzione dell’organo e sui poteri che la legge gli assegna, ed è bene che ogni elettore sia a conoscenza dei seguenti ruoli del comitato:
    1. individuare i criteri per la valorizzazione del merito sulla base degli ambiti tematici forniti dallo stesso articolo 11;
    2. esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova;
    3. valutare il servizio di cui agli articoli 448 e 501 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994;

 

 

  • mettendo anzitutto in chiaro che il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente, comma 127 della Legge 107;

 

  • quanto agli altri membri, genitori e studenti, ci si chiede come verrà limitato il potere discrezionale del consiglio di istituto che potrebbe eleggere semplicemente sulla base di determinate indicazioni indotte;

 

  • sarebbe quanto meno auspicabile l’adozione di un regolamento tipo onde disciplinare in modo retto la questione della scelta dei membri; la circolare ministeriale 105 del 1975 offre un valido esempio.

 

 

 

Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito

 

Una volta eletto il comitato può insediarsi e procedere all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito i quali dovrebbero essere condivisi all’intera comunità scolastica con relativa pubblicazione all’albo; la necessità della pubblicazione dei criteri verrebbe legittimata dalla trasparenza dell’operato della P.A. e dal fatto che tutti i docenti concorrono indistintamente ad essere destinatari della valorizzazione e ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.

 

 

 

Bonus e motivazione

 

Poiché è espressamente previsto che i provvedimenti di valorizzazione del merito, concretizzati dalla volontà del dirigente scolastico attraverso un bonus da lui assegnato, siano motivati dallo stesso, ci si chiede se tali atti siano anch’essi soggetti a pubblicazione, esternati quindi alla comunità scolastica. Peraltro la condivisione dei risultati conseguiti dai docenti destinatari del merito andrebbe ad incrociarsi con un’altra interessante novità ossia la valutazione dei dirigenti scolastici anch’essa contemplata dal comma 93 della legge 107; la lett.a) fa riferimento al criterio della “valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali”.L’esternazione dei risultati sostanzierebbe anche l’imparzialità e la trasparenza della Pubblica amministrazione malgrado il comma 3 dell’articolo 43 del D.Lgs. n.297 del 1994 stabilisca espressamente che“non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato”. Di recente il decreto legislativo 150 di brunettiana memoria, nel 2009 a proposito del ciclo di gestione della performance ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il principio della definizione e dell’assegnazione degli obiettivi che nella scuola, si tradurrebbe in un sistema capace di innescare una co-partecipazione generale da parte dell’intera comunità, coinvolgendo tutti al miglioramento dell’organizzazione. L’esca del bonus farebbe da sprone.

 

Le istruzioni potrebbero arrivare dal Miur in corso d’opera, intanto in fase di istituzione del comitato, attenti alle controindicazioni non previste dalla legge 107.