Sono stati sottoscritti al CNR due CCNI (contratto collettivo nazionale integrativo) che introducono novità significative su congedi parentali e contributi per prestiti al personale sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo intedeterminato. Modificate, su richiesta di UniSalute, alcune condizioni previste nella Polizza Sanitaria.
Di seguito riportiamo il comunicato al personale.
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WELFARE: novità su congedi parentali, contributo per i prestiti e polizza sanitaria
Congedo parentale
La FLC CGIL ha sottoscritto “l’Accordo per la fruizione su base oraria del Congedo Parentale”. Tale opportunità è introdotta dall’art. 7 del DLgs n. 80 del 2015 che modifica l’art. 32 del DLgs. N. 151 del 2001 (Congedo parentale) includendo la possibilità di fruire dello stesso su base oraria e non più solo giornaliera. Le modifiche legislative introdotte consentono di fruire del congedo su base oraria “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero”, rimandando alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, la possibilità di regolamentarne l’utilizzo. Pertanto l’intesa sottoscritta con l’Amministrazione prevede, per i congedi parentali, la possibilità di fruizione su base oraria di un numero qualsiasi di ore “fino ad un massimo di ore pari alla metà dell’orario di lavoro”. Inoltre è prevista la possibilità di cumulo di tali congedi “con altre tipologie di permesso” previste dalla normativa e dai contratti, sempre nel limite della metà dell’orario di lavoro (tranne che “per i permessi che corrispondono ad attività lavorativa effettivamente prestata”: in questo caso si può arrivare a completare l’intera giornata). Infine l’intesa fa salvo quanto previsto dall’art. 58 del CCNL 1998/2001, che prevede l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro per i Ricercatori e Tecnologi. Nel caso dei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale, l’accordo prevede che, “ai fini del completamento della fruizione oraria giornaliera i permessi sono computati con le medesime modalità utilizzate per il tempo parziale orizzontale”.
Prestiti al personale
La FLC CGIL ha sottoscritto, con le altre OO.SS. e l’Amministrazione il CCNI stralcio “Benefici assistenziali. Concessione di un contributo per interessi passivi sui prestiti al Personale dipendente del CNR”. Le OO.SS. hanno sollecitato l’Ente a predisporre il Il CCNI resosi necessario a causa della disdetta unilaterale, lo scorso maggio, da parte di BNL della Convenzione, attiva dal 1999, che ha provocato notevole disagio a molti dipendenti che avevano presentato la richiesta secondo la normativa vigente.
Con l’applicazione del nuovo CCNI cambiano, per i Dipendenti del CNR, le modalità di erogazione del “contributo per interessi passivi sui prestiti” personali. D’ora in avanti, il Personale (con contratto a tempo indeterminato e determinato) potrà richiedere un prestito a qualsiasi istituto di credito, ricevendo dall’Amministrazione, a valere sui fondi per i Benefici Assistenziali, una quota degli interessi passivi eccedente l’1,5 % (che resterà comunque a carico del Dipendente) e non superiore al 5,5 %, in misura massima pari a € 350,00 per anno e fino a € 1.750,00 per i prestiti quinquennali. Il pagamento della rata mensile del prestito non avverrà più tramite cedolino, ma sarà gestito direttamente dalla società erogatrice, mentre il contributo dell’Ente sarà rimborsato dietro presentazione (che dovrà avvenire entro febbraio dell’anno successivo) di attestazione rilasciata dal soggetto che eroga il prestito relativa agli interessi effettivamente pagati nell’anno precedente. Coloro che intendono ricevere tale contributo dovranno presentare domanda all’Amministrazione corredata della seguente documentazione: importo del prestito; tasso di interesse annuo; quota totale degl’interessi distinta per anno solare; motivazione del prestito; composizione del nucleo familiare; reddito familiare pro-capite. Ogni mese, sarà redatta una graduatoria di tutte le domande pervenute e saranno concessi contributi fino a un importo mensile massimo di 1/12 (€25.000/mese) dello stanziamento annuo (€300.000,00).
Polizza sanitaria
Alcune condizioni relative alla Polizza Sanitaria a favore del Personale del CNR sono state modificate. Il contratto stipulato con UniSalute prevedeva, infatti, che entro due mesi prima della scadenza della seconda annualità, qualora il rapporto fra sinistri pagati e premi netti risultava superiore al 75 %, la società assicuratrice poteva proporre variazioni delle condizioni di polizza. L’Amministrazione ha accettato le modifiche chieste da UniSalute. In breve le modifiche significative.
1. AREA RICOVERO:
introduzione dello scoperto 15% sui Ricoveri effettuati in tutte le strutture convenzionate con UniSalute con massimo non indennizzabile di € 3.000,00 per ricovero (rimangono ferme le attuali modalità liquidative per il caso di Ricoveri in strutture non convenzionate con UniSalute); Tabella esemplificativa in caso di ricoveri presso strutture convenzionate con UniSalute
Spesa totale per ricovero | Scoperto a carico dell’assicurato | Somma liquidata direttamente da UniSalute |
€ 3.000,00 | € 450,00 | € 2.550,00 |
€ 10.000,00 | € 1.500,00 | € 8.500,00 |
€ 20.000,00 | € 3.000,00 | € 17.000,00 |
oltre € 20.000,00 | € 3.000,00 | Spesa totale – € 3.000,00 |
2. ESAMI DIAGNOSTICI:
nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie e personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con l’applicazione di una franchigia di € 50,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia;
3. VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI:
nel caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzionate con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con applicazione di uno scoperto 25% e con un minimo non indennizzabile di € 90,00 per ogni visita specialistica o accertamento diagnostico.
Informiamo inoltre il Personale che tali variazioni sono riportate nella “Nuova Guida al Piano Sanitario (agosto 2016)”, disponibile su SIPER. Al riguardo facciamo presente che sono rimaste invariate tutte le condizioni relative all’utilizzo del Sistema Sanitario Nazionale: rimborso totale dei tickets sanitari e l’indennità sostitutiva prevista in caso di ricovero presso struttura pubblica.
Infine esprimiamo tutto il nostro rammarico nei confronti dell’Amministrazione che non ha dato tempestiva informazione di tali variazioni a tutto il Personale dell’Ente e soprattutto ai Pensionati, a cui è stato chiesto il pagamento del premio a luglio e a settembre, a sorpresa, hanno ricevuto direttamente da UniSalute, le informazioni dei cambiamenti intervenuti.