esclusione gara tarIl TAR del Veneto, con sentenza 463/2017 pubblicata il 10 maggio 2017, ha stabilito l’infondatezza di un ricorso nei confronti del dirigente di un istituto di secondo grado.


 

Nel ricorso, attraverso istanza di accesso civico e richiamando sia il principio di trasparenza, sia quello del corretto utilizzo delle risorse pubbliche,veniva richiesto “il prospetto di liquidazione nominale del bonus premiale relativo all’a.s. 2015/2016 con indicata la cifra corrisposta a ciascuno, delle motivazioni che avevano giustificato l’individuazione dei nominativi e l’attribuzione dei singoli importi, i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione e i compensi, nominativo per nominativo, dei beneficiari del FIS”.

 

Il dirigente della scuola ha risposto negando l’indicazione dei compensi attribuiti ad ogni singolo lavoratore, ma rinviando per quanto riguarda il bonus docenti e i compensi del FIS alle cifre aggregate e per quanto riguarda i criteri formalizzati dal Comitato di valutazione al sito istituzionale (Albo on line e Amministrazione trasparente).

 

Questo per tutelare il principio di riservatezza che non può essere superato dalla disciplina dell’accesso civico.

 

Il TAR ha sottolineato infatti che “l’accesso civico non può essere usato per superare, in particolare in materia di interessi personali e dei principi di riservatezza, i limiti imposti dalla legge 241 del 1990” che all’art. 24 (c. 6 lett. d) stabilisce che l’Amministrazione possa escludere dall’accesso i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persona fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari: tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno in tale ipotesi di tutela di riservatezza.

 

La sentenza del TAR richiama esplicitamente anche il parere del Garante della privacy del 13/10/2014 (l’accesso ai dati relativi ai compensi è ammesso solo se tali dati sono forniti in forma aggregata) e l’art. 20 del D. lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare dei premi stanziati ed effettivamente distribuiti solo in forma aggregata.

 

Il comportamento del dirigente della scuola, che ha fornito cifre aggregate sia in riferimento al bonus premiale, sia in riferimento ai compensi del FIS, è stato quindi assolutamente corretto e coerente in materia di pubblicazione di dati relativi al bonus e al FIS.