Per contratti già firmati non è possibile effettuare tagli previsti da norme successive alla stipula degli stessi contratti. E’ quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, chiamata in causa dal tribunale di Torino.
Un’assistente amministrativa aveva sottoscritto un contratto per svolgere le mansioni di DSGA, prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità 2013, che ha modificato i criteri per determinare il compenso aggiuntivo in caso di svolgimento di mansioni superiori a quelle del profilo di appartenenza. In base alle disposizioni previgenti il compenso aggiuntivo scaturiva dalla differenza tra il trattamento iniziale del livello superiore e quello del livello di appartenenza; con le nuove disposizione, invece, il compenso aggiuntivo scaturisce dalla differenza tra della citata legge tra il primo stipendio da dirigente e quello effettivamente goduto dal lavoratore nel momento in cui firma il contratto.
L’assistente amministrativa in questione, avendo un’elevata anzianità di servizio, con il nuovo parametro di calcolo non ha potuto praticamente percepire alcun compenso aggiuntivo, in quanto la retribuzione iniziale prevista per un DSGA era praticamente uguale a quella percepita da un assistente amministrativo con un’elevata anzianità di servizio, come la dipendente in questione.
La Corte ha stabilito che i tagli introdotti dalla legge di Stabilità non potevano essere applicati alla ricorrente, in quanto la stessa aveva firmato il contratto per svolgere mansioni superiori prima dell’entrata in vigore della citata Legge, per cui l’amministrazione aveva posto in essere, nel caso in esame, una “lesione del principio di affidamento”.
I tagli effettuati, in nome della crisi economica, dunque, non potevano essere applicati ai contratti già firmati.