Con l’assegnazione provvisoria il docente ha la possibilità di chiedere per un anno scolastico di lavorare in una sede più vicina geograficamente al comune di residenza della propria famiglia, secondo i requisiti stabiliti nell’ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2016/17. Nell’art.7 comma 1 del succitato contratto, si stabilisce, infatti, che possono chiedere assegnazione provvisoria tutti i docenti di ogni ordine e grado, compresi i titolari di ambito, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori
Lo stesso comma 1 fornisce indicazioni sul personale docente che non può chiedere assegnazione provvisoria, sottolineando che “Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente o successiva all’inizio dell’anno scolastico 2016/17”
Come gli anni precedenti l’AP può essere chiesta per una sola provincia, quella in cui è ubicato il comune di ricongiungimento, fatta eccezione per i neoassunti nel corrente anno scolastico 2015/16 nelle fasi B e C del concorso 2012, assunti , in molti casi, in province diverse da quella della regione del concorso, che potranno chiedere, in subordine alla provincia scelta come prioritaria, anche altre province della stessa regione, se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso.
Tali disposizioni vengono chiaramente esplicitata nei commi 2 e 3 dello stesso art. 7 succitato:
- L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
- Il personale docente assunto ai sensi del comma 96 dell’art. 1 della legge 107/15 lettera a) limitatamente all’a.s. 2016/17 può indicare tra le preferenze in subordine alla provincia di cui al precedente comma 2 anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario, fermo restando il numero massimo di preferenze esprimibili.
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. dell’8.4.2016 ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.
Il docente nel vincolo quinquennale, quindi, potrà chiedere AP solo per posti di sostegno di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato che sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.
E’ utile sottolineare che, come chiarisce il comma 4, la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede, quindi, quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa dei movimenti (allegato 3 dell’ipotesi di CCNI)
Per poter chiedere assegnazione provvisoria in grado di istruzione diverso da quello di titolarità è necessario aver ottenuto la conferma in ruolo per l’a.s. 2016/17, come stabilisce il comma 5: Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2016/17.
Il familiare verso il quale si chiede ricongiungimento deve risiedere nel comune da almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza della domanda. Si prescinde dalla data di iscrizione anagrafica nel comune nel caso previsto dal comma 7: “ In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica”
E’ utile sottolineare ai docenti che intendessero chiedere AP in una scuola ubicata nel comune di titolarità che, in base al comma 11 “Non è consentita l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti; è consentita l’assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest’ultimo comprende il comune di ricongiungimento”
Con la deroga al vincolo triennale anche per le AP 2016/17, sarà possibile chiedere il movimento annuale in altra provincia, diversa da quella di titolarità, anche ai docenti neo-immessi nel corrente anno scolastico, con l’avvertenza importante indicata nel comma 16, che stabilisce quanto segue: Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2016/2017.
Tutto il personale docente, compresi i titolari di ambito, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria può, in ogni caso, partecipare all’assegnazione provvisoria solo se in possesso dei requisiti precedentemente sottolineati.