Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 31 gennaio 2017, n. 4520 L’art. 731 c.p. punisce con l’ammenda fino a 30 euro “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare”.
Attualmente l’obbligo scolastico è esteso fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), ma il non mandare i figli a scuola dopo la licenza elementare non è più penalmente rilevante.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza 31 gennaio 2017, n. 4520 ha puntualizzato infatti che non c’è reato in caso di abbandono scolastico durante le scuole secondarie di I grado.
In pratica l’abrogazione dell’art. 8 della legge n. 1859 del 1962 ad opera del D.Lgs. n. 212 del 2010 non consente più di estendere la previsione dell’art. 731 cod. pen. anche la violazione dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore, con conseguente esclusione della rilevanza penale. L’art. 731 cod. pen. punisce con l’ammenda fino a 30,00 Euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.
Secondo quanto stabilito dall’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, l’obbligo scolastico è stato esteso fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (comma 2). Lo stesso art. 8 prevedeva al comma 3, che per i casi di inadempienza all’obbligo si applicano ‘le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare’.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (intitolato ‘Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246’) e in particolare dell’allegato I, parte 52, l’art. 8 della legge n. 1859 del 1962 è stato definitivamente abrogato.
Ne consegue che è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore.
Oggi nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore (così (Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata), perché non è previsto dalla legge come reato.