contrattoL’assemblea della Camera ha approvato l’articolo 14 del ddl Scuola. Dunque si pone un limite ai contratti dei docenti e del personale Ata per la copertura dei posti vacanti e disponibili: questi non potranno superare i 36 mesi.

 

L’articolo, come modificato dalla commissione Cultura, però, prevede che la norma non sia retroattiva. Quindi i 3 anni inizieranno dall’entrata in vigore della riforma.

 

La norma – secondo l’interpretazione che ne fornisce l’Aula – recepisce una sentenza della Corte di giustizia Europea che ha dichiarato la normativa italiana in relazione all’uso dei contratti a tempo determinato per il personale della scuola non è conforme all’accordo quadro comunitario sul lavoro.

 

L’articolo prevede quindi

 

1. I contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

 

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Va detto che la norma non va confusa sulla assegnazione delle supplenze temporanee (maternità, malattia), che continuano ad essere assegnate con le modalità consuete sopra i dieci giorni di assenza.