In Gazzetta Ufficiale il Decreto della Presidenza del Consiglio che detta le regole per lo svolgimento delle visite fiscali per i dipendenti pubblici.
Per i dipendenti pubblici arrivano le visite fiscali ripetitive anche in prossimità dei giorni festivi. Lo prevede il Decreto 17 Ottobre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 206 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 13 gennaio 2018. Il provvedimento, adottato a seguito della Riforma della Pubblica Amministrazione (Dlgs 75/2017), fissa le regole per lo svolgimento degli accertamenti per i dipendenti pubblici assenti per malattia a seguito della creazione del Polo Unico sulle visite fiscali in capo all’Inps dallo scorso 1° settembre 2017.
Il provvedimento conferma in parte quanto già anticipato dal Ministro Madia la scorsa estate mettendo nero su bianco che la visita fiscale puo’ essere disposta d’ufficio dall’Inps o su richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’istituto di previdenza.
La novità principale riguarda però lo svolgimento delle visite con l’espressa previsione che possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita’ delle giornate festive e di riposo settimanale allo scopo di rafforzare i controlli sugli abusi. Insomma si apre alla possibilità di bussare alla porta del dipendente assente anche due o più volte, una novità assoluta per il pubblico. La visita si ripeterà soprattutto nei casi di ‘alert’, ovvero quando il cervello informatico dell’Inps segnalerà un sospetto. Resta fermo, inoltre, il principio secondo il quale la visita scatta sin dal primo giorno se l’assenza capita nelle giornate adiacenti a quelle non lavorative.
Fasce di reperibilità
Le fasce di reperibilità restano pari a sette ore al giorno: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (anche nei giorni non lavorativi e festivi). Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata del Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 834/1981) , ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Gli orari di reperibilità, quegli spazi di tempo in cui il lavoratore dovrà farsi trovare a casa (a meno che non abbia una valida giustificazione) restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. L’equiparazione tra i settori non c’è nel decreto pubblicato in Gazzetta. Eppure era un tema, quello dell’armonizzazione, che era stato indicato nella riforma del pubblico impiego. La parificazione, secondo la ministra della P.a, Marianna Madia, avrebbe avrebbe ridotto le finestre orarie per gli statali, causando quindi “una minore incisività della disciplina dei controlli”. Nel dettaglio, il decreto individua, come già detto, le fasce di reperibilità tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.a, ma lascia immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, dove le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
Visita Ambulatoriale
Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilita’ fornito, il medico fiscale dovrà rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. La visita ambulatoriale è disposta anche in caso di mancata accettazione dell’esito della visita da parte del lavoratore (nel qual caso il lavoratore è tenuto ad eccepire il dissenso rispetto alle risultanze del verbale al momento dello svolgimento della visita) o di mancata firma del verbale.
Altra precisazione contenuta nel decreto riguarda la guarigione anticipata. Per rientrare al lavoro prima della scadenza del periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e’ tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo e’ rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Si rammenta che dalla Riforma delle visite fiscali restano esclusi il personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di finanza e Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario). Inoltre non potranno essere sottoposti ad accertamento i lavoratori per i quali sia in corso un’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale. La cui competenza è dell’Inail.