visite-fiscali-fasce-reperibilita-incostituzionaliLe visite fiscali per i dipendenti pubblici dovranno essere riviste e adattate: lo ha stabilito una recente pronuncia giuridica, che ha dichiarato incostituzionali le fasce di reperibilità attuali.


Il motivo di questa necessità deriva dalla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del settore privato, che è stato dichiarato incostituzionale dal Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio in una sentenza del 3 novembre. Questa decisione è stata il risultato di un ricorso presentato dal sindacato della polizia penitenziaria Uilpa Pp.

Scopriamo dunque nello specifico qual è stato il giudizio dei giudici amministrativi sulla materia.

Visite fiscali, fasce di reperibilità attuali sono incostituzionali

I giudici del Tar hanno sottolineato che il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, oggetto del ricorso, avrebbe dovuto armonizzare le fasce orarie di reperibilità tra i lavoratori pubblici e privati.

Tuttavia, il Ministero ha affermato che tale armonizzazione avrebbe comportato una riduzione significativa delle fasce orarie per i dipendenti pubblici, passando da sette ore al giorno a sole quattro. Secondo il Ministero, questa riduzione avrebbe diminuito l’efficacia dei controlli.

Ed è qui che sono intervenuti i giudici.

Il Tribunale Amministrativo ha fatto notare, in primo luogo, la differenza tra le attuali fasce orarie per i controlli dei dipendenti in malattia:

  • nel settore pubblico (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi)
  • e nel settore privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, senza menzione di giorni festivi o non lavorativi)

Ciò detto, ha evidenziato che questa differenza rappresenta una disparità di trattamento ingiustificata tra i due gruppi: una disparità che costituisce esattamente una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza.

Inoltre, la sentenza afferma che il testo legislativo potrebbe essere in contrasto con la Direttiva n. 2000/78/CE dell’Unione Europea, che riguarda la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Secondo il diritto comunitario, non è ammissibile l’adozione di disposizioni legislative o regolamentari che creino disparità di trattamento tra i lavoratori senza ragioni oggettive valide.

Il mantenimento delle fasce orarie differenziate, con una durata complessiva quasi doppia per i dipendenti pubblici rispetto a quelli del settore privato (7 ore rispetto a 4 in una giornata), sembra mirare a scoraggiare il ricorso al congedo per malattia, contravvenendo alla tutela garantita dall’articolo 32 della Costituzione.

Il Tar ha concluso che spetta ora ai Ministeri interessati emettere un nuovo decreto in conformità con le direttive della legge delega e le osservazioni del Tribunale Amministrativo.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it