Il nuovo “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali” , decreto del 17 ottobre 2017 entrato in vigore il 13 gennaio 2018, ha creato una serie di leggende e falsi miti.
Ecco una rassegna delle principali fake news circolate e delle novità reali.
VISITE FISCALI PIU’ VOLTE AL GIORNO
Di seguito una serie di spiegazioni sugli errori che in questi giorni circolano sulla stampa. Alfredo Petrone, Segretario Nazionale del Settore FIMMG INPS, precisa che: “la ‘cadenza sistematica e ripetitiva’ fissata dal decreto non consente e non consentirà mai l’esecuzione di più visite di controllo nella stessa giornata allo stesso lavoratore,bensì la possibilità, così come è sempre avvenuto per il lavoratori del comparto privato, che sia reiterata la visita fiscale nel periodo prognostico compreso da un solo certificato di malattia”.
Riguardo alle funzioni del medico di controllo, invece, Annalisa Sette, responsabile nazionale Snami Medicina Fiscale, puntualizza che: “non è previsto alcun incentivo per i medici in conseguenza di un eventuale riduzione prognostica e il numero di visite quotidiane che il medico deve effettuare è stabilito giornalmente dall’INPS in misura massima di 8 visite al giorno (4 per ogni fascia)”.
RICORSO AI VIGILI PER IL CONTROLLO
Si tratta, con tutta evidenza, di una fake news. Nessun vigile può bussare alla porta del dipendente per accertare la sua presenza a casa. Fermo restando che l’obiettivo del medico fiscale non è appurare la presenza a casa del dipendente, ma valutare la sua idoneità o meno al lavoro svolto.
LOTTA ALL’ASSENTEISMO
Il medico fiscale – precisa Maria Parisi Consigliere regionale ANMEFI non ricerca gli assenteisti, non “controlla” la presenza del lavoratore a casa, ma valuta la sua idoneità o l’incapacità alla ripresa dell’attività lavorativa, tenendo in considerazione le mansioni svolte.
Spiega Piera Mattioli, responsabile nazionale medicina fiscale del Sindacato dei Medici Italiani (Smi) “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Quindi – ha precisato il responsabile – i controlli mirati e non ‘a gogò‘ anche perché sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione emesse in questi anni contro questo tipo di controllo vessatorio nei confronti dei lavoratori”.
Viene quindi specificato che spetta alle amministrazioni verificare se ci si trova di fronte ad un “furbetto delle assenze”, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo appunto conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.
INVARIATI GLI ORARI DI REPERIBILITA’
Ricordiamo che rimangono invariati per i dipendenti pubblici gli orari di reperibilità:
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi.
LE NOVITA’
Tre invece le novità del decreto
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Per ciò che riguarda l’ assenza dovuta a malattia per causa di servizio si fa uno specifico riferimento ad una norma e alle tabelle ad essa allegate, mentre prima era una dicitura diciamo generica. (http://www.dag.mef.gov.it/normativa/pensioni/documenti/DPR_834_81.pdf)
- Per quanto riguarda invece l‘assenza dovuta a malattia riconducibile ad un’invalidità riconosciuta, ciò dobbiamo dire che non è assolutamente una novità, come qualcuno ha scritto, perché, come si evince chiaramente dal DM del 2009, l’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità era già prevista. La novità sta invece nel fatto che così come era già prevista per il privato ora viene precisata la percentuale minima di invalidità che deve essere pari o superiore al 67%. Quindi, se vogliamo, una restrizione in tal senso.
- In ultimo, salta sicuramente all’occhio come i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro debbano, a differenza della previgente normativa, rispettare le fasce orarie di reperibilità