Il medico dell’Inps può passare a controllare il lavoratore in malattia una volta che l’istituto è informato dell’assenza, grazie all’invio telematico del certificato del medico curante. Ma in caso di Visita Fiscale, quando si può uscire di casa?
Visita Fiscale, quando si può uscire di casa? Proviamo a rispondere in maniera semplice a questa domanda.
Anche perché, su questo argomento, anche in seguito alle ultime novità legislative, la confusione non manca.
Orari visita fiscale
Intanto parliamo di quando si può ricevere la visita fiscale.
La visita fiscale può avvenire 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi, e può essere inviata anche più volte al giorno, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici.
Visita Fiscale: quando si può uscire di casa?
Non uscire di casa in malattia rientra tra le misure che il dipendente è tenuto ad attuare per evitare tutti i comportamenti che possano compromettere ulteriormente lo stato di salute o ritardare la guarigione.
L’assenza da casa durante l’orario delle visite mediche fiscali può essere considerata giustificata in presenza di particolari situazioni documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia.
L’assenza dal domicilio giustificata con la contemporanea presenza del lavoratore presso lo studio del medico curante non costituisce, di per sé, valida giustificazione.
Sarà infatti necessario provare la necessità della visita e la sua indifferibilità.
Esenzione visite fiscali
Esistono, infine, alcune case per l’esenzione della visita fiscale.
Si tratta, nel dettaglio, di:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Nella nuova formulazione, in sostanza, non sono più ritenute giustificanti l’esenzione una serie di infermità ricorrenti di minore gravità, ritenute dipendenti da causa di servizio, quali sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre.
In ogni caso, l’assenza alla visita fiscale, fuori dai casi delineati, costituisce un’inadempienza, non solo verso l’Inps, ma anche nei confronti del datore di lavoro.