vincita-concorso-pubblico-conservazione-posto-di-lavoroCon il parere dell’Aran CFC115a si forniscono delucidazioni sul diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di vincita di concorso pubblico.


Per legge, come indicato ad esempio dall’articolo 2110 del Codice Civile, il dipendente in alcuni casi ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore assente per malattia per un lasso di tempo, detto periodo di comporto, stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Nella gran parte dei casi il periodo di comporto ha la stessa durata dell’indennità di malattia Inps, ossia, 180 giorni nell’anno solare.

Ma esiscono anche altri casi in cui questo diritto alla conservazione del posto di lavoro può essere esercitato?

L’Aran, con il parere che analizziamo oggi, vuole esaminare una di queste casistiche: quella del diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di vincita di concorso pubblico.

Più nello specifico l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni si occuperà delle circostanze in cui il lavoratore risulta vincitore in un’Amministrazione non appartenente a nessun comparto o area di contrattazione.

Vincita di concorso pubblico e diritto alla conservazione del posto di lavoro

Questo il quesito posto all’Aran:

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di vincita di concorso pubblico viene riconosciuto al dipendente anche se quest’ultimo risulta vincitore in un’Amministrazione non appartenente a nessun comparto o area di contrattazione?

E questa qui di seguito è la risposta. (Sottolineiamo che nonostante il parere in questione sia diretto al comparto Funzioni Centrali esso può essere applicato a tutti i comparti contrattualizzati dall’Aran).

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è stabilito nell’art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 ed è riconosciuto, com’è noto, ai lavoratori a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova assunti nelle Amministrazioni rientranti nell’ambito applicativo del comparto delle Funzioni Centrali ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CCNL citato.

È dunque un diritto soggettivo che spetta ai lavoratori di queste Amministrazioni, le quali lo riconoscono “per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’Amministrazione di destinazione”.

Benché non vi sia un’esclusione esplicita delle Amministrazioni non rappresentate da ARAN in sede di contrattazione, come ad esempio gli Organi Costituzionali o le Autorità indipendenti, dalla formulazione adottata nella norma e, in particolare, dalla locuzione “disposizioni contrattuali”, si può desumere che il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riconosciuto soltanto nei casi di vincita di concorso pubblico presso le Amministrazioni anche di diverso compartorientranti nell’ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato, così come delineato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Risultano, pertanto, escluse tutte quelle Amministrazioni i cui rapporti di lavoro sono retti dal diritto pubblico (un esempio di organismo di diritto pubblico è rappresentato da Autostrade per l’Italia S.p.a.).

Il testo completo del parere

Potete consultare qui di seguito il testo completo del parere CFC115a.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it