vaccinazione-covid-19-dipendenti-pubblici-permessiVaccinazione Covid-19 Dipendenti Pubblici: quali permessi possono essere utilizzati? Risponde in una recente risposta ad interpello l’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.


Questo qui di seguito è il testo del quesito posto all’ARAN, che ha risposto nel parere CLF127a:

Quali istituti possono essere utilizzati per giustificare l’assenza temporanea dal servizio del personale appartenente al comparto delle Funzioni locali, tra cui anche il personale educativo, socio-sanitario e della Polizia locale, convocato dalla ASL per la somministrazione del vaccino Sars-Cov-2, alla luce di quanto già avviene per il personale del Comparto Scuola ai sensi dell’art. 31, comma 5, del DL. 22/3/2021, n° 41?

Inoltre, l’attestazione di avvenuta vaccinazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente può essere ritenuto titolo giustificativo idoneo in relazione alla copertura dell’assenza dal servizio mediante utilizzo dei permessi di cui all’art. 35, comma 1, del CCNL 21/5/2018 relativo al comparto delle Funzioni locali?

Vaccinazione Covid-19 Dipendenti Pubblici: quali permessi possono essere utilizzati?

Si ritiene utile al riguardo rilevare che qualora per certe categorie di lavoratori (es. personale sanitario, educativo e Forze dell’ordine) la vaccinazione contro il COVID-19 debba essere intesa come una delle misure di prevenzione del rischio COVID, potrebbe ritenersi che tale assenza,  ragionevolmente, sia giustificata alla stessa stregua delle altre assenze derivanti dalle attività di sorveglianza sanitaria come disposta dal D. Lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Tale ricostruzione interpretativa analogica, tuttavia, potrà essere asseverata soltanto dal Dipartimento della Funzione Pubblica quale soggetto istituzionale competente.

Tuttavia caso diverso è quello in cui non vi sia un nesso causale specifico tra l’appartenenza ad una certa categoria di lavoratori e l’assenza per prestazione vaccinale (p. es. vaccino programmato per classe anagrafica).

In questi casi, una volta chiarito, da parte dell’autorità sanitaria competente (ASL), se la prestazione vaccinale possa essere ricondotta ad una delle fattispecie (terapia, visita o prestazione diagnostica) contemplate all’art. 35, comma 1, del CCNL 21/05/2018 “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche”, si ritiene che l’attestazione di avvenuta vaccinazione sia sicuramente titolo idoneo per giustificare, a domanda, l’assenza dal servizio.

Per i casi considerati, qualora non possa sovvenire il disposto dell’art. 35, comma 1, del CCNL 21/05/2018, si ritiene che si possa legittimamente fare ricorso:

  • agli istituti previsti dall’art. 32Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
  • e/o dall’art. 33 bisPermessi brevi” dello stesso CCNL.

Il testo completo del parere ARAN

A questo link potete consultare il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it