In un recente parere, l’ARAN si occupa della disciplina del turno festivo infrasettimanale contenuta nel CCNL Funzioni Locali: la facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione dell’indennità di turno, è immediatamente efficace?
Si ricorda che il rinnovo riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni. Ricordiamo che il nuovo contratto ha vigenza per le annualità 2019-2021, seppur rinnovato quest’anno, nel 2022.
Il nuovo CCNL Enti Locali si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Orario di lavoro e orario di servizio
Si ricorda, come è noto, che l’orario di lavoro del personale, concettualmente, è nettamente distinto dall’orario di servizio.
Infatti, per “orario di lavoro” si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in confonnità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.
Per “orario di servizio“, invece, si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza. Sì tratta di un aspetto organizzativo di esclusivo interesse dell’amministrazione.
Proprio per questo aspetto, ogni decisione in ordine all’articolazione dell’orario di servizio degli uffici compete alle autonome valutazioni organizzative dell’ente, che vi provvederà nel rispetto delle competenze come risultanti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Turno festivo infrasettimanale: riposo compensativo o maggiorazione dell’indennità?
Questo il testo del quesito rivolto all’ARAN con successiva risposta:
La nuova disciplina del turno festivo infrasettimanale contenuta nel CCNL Funzioni Locali siglato in data 16.11.22, che prevede la facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione dell’indennità di turno, è immediatamente efficace? Spetta al lavoratore decidere di fruire del riposo in luogo della maggiorazione?
All’art. 30, comma 5, lett. d) relativamente al turno festivo infrasettimanale, è stata prevista una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL. Questa costituisce la regola generale.
L’eccezione alla regola è prevista nel caso in cui, in sede di contrattazione integrativa, di cui all’art. 7 comma 4 lett. ac) venga prevista la “previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett d)”.
Solo se previsto in un Contratto Integrativo, successivo al CCNL 16.11.2022, spetta, quindi, al lavoratore esercitare l’opzione per il riposo compensativo anziché per la maggiorazione oraria. Resta inteso che, come espressamente previsto dalla predetta norma, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l’onere relativo alla predetta indennità di turno maggiorata è computato figurativamente a carico del Fondo delle risorse decentrate.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui di seguito il testo completo del parere ARAN.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it