turni-pubblico-impiego-lavoro-remoto-agileUn recente parere dell’Aran, il CFL 245, fornisce alcune interessanti indicazioni sulle differenze tra lavoro da remoto e lavoro agile dal punto di vista dei turni nel pubblico impiego.


Il panorama del lavoro da remoto e del lavoro agile presenta distinzioni cruciali che influenzano le modalità di prestazione lavorativa e i relativi diritti dei lavoratori.

A evindenziare queste difformità contrattuali è l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni che in un recente parere risponde al seguente quesito di un ente:

“Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può essere adibito a turni?”

Scopriamo quali sono le risposte date dall’Aran a questo interrogativo e quali sono le regole che emergono dal documento da poco emanato.

Definizioni

A livello di definizione:

  • il lavoro agile rappresenta una modalità flessibile di esecuzione del lavoro subordinato, caratterizzata da accordi tra le parti e regolamenti aziendali, senza vincoli precisi di orario o luogo di lavoro. La prestazione può avvenire sia all’interno che all’esterno degli ambienti aziendali, mantenendo i limiti massimi di orario di lavoro.
  • il lavoro da remoto, invece, implica l’esecuzione delle mansioni lavorative al di fuori della sede aziendale, sfruttando strumenti tecnologici per la comunicazione a distanza. In questo contesto, il dipendente può adempiere ai propri doveri professionali da qualsiasi luogo, ma è vincolato agli stessi obblighi e diritti del lavoro in presenza, compreso l’orario di lavoro e i benefici previsti contrattualmente.

Turni nel pubblico impiego: differenze tra lavoro da remoto e lavoro agile

Secondo quanto stabilito dall’articolo 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022, nel lavoro da remoto, il dipendente è tenuto a rispettare gli stessi obblighi in termini di orario di lavoro e diritti garantiti per il lavoro svolto in sede, compresi riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

Per quanto riguarda la possibilità di lavorare per turni, il lavoratore in modalità remota può farlo conformemente a quanto previsto dall’articolo 30 del CCNL 16.11.2022, senza differenze significative rispetto ai colleghi che lavorano in presenza, a condizione che le prestazioni da fornire lo consentano.

Diversamente, il lavoro agile costituisce un’altra modalità di svolgimento del lavoro subordinato, regolata da specifici accordi tra le parti e i rispettivi regolamenti aziendali. In questo contesto, la prestazione lavorativa può avvenire sia all’interno che all’esterno degli ambienti aziendali, senza vincoli rigidi di orario o luogo di lavoro, purché rispettino i limiti massimi dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Nonostante la flessibilità offerta dal lavoro agile, la sua adozione non altera la natura del rapporto di lavoro esistente, salvo alcuni istituti contrattuali non compatibili con questa modalità a distanza. È compito dell’amministrazione individuare le attività idonee per essere svolte in modalità agile, con alcune eccezioni quali i lavori a turni e quelli che richiedono l’uso costante di strumentazioni non adatte alla remotizzazione, come specificato nell’articolo 64, comma 2, del contratto del 16 novembre 2022.

Il testo del parere Aran

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it