Nella Sentenza n. 213 del 22 novembre 2018 ci sono novità relative alla trattenuta del TFR Dipendenti Pubblici: la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito, scopriamo come.
Trattenuta TFR Dipendenti Pubblici, la Corte Costituzionale ha deciso. Il TFR dei dipendenti pubblici è una retribuzione differita dal momento che si tratta di una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al dipendente alla conclusione del rapporto di lavoro. Conosciuto anche come liquidazione o buonuscita.
Per quanto riguarda la trattenuta del TFR dei dipendenti pubblici in ordine al principio disposto dalla Corte di Cassazione attraverso la sentenza del 2012, è illegittimo trattenere il Tfr direttamente dalla busta paga del lavoratore, sia che si tratta di un dipendente privato che di dipendente della Pubblica Amministrazione; tale prestazione economica di fine rapporto deve essere di esclusiva competenza del datore di lavoro.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione l’importo trattenuto in maniera illegittima dalla busta paga è relativo al 2,5% dell’80% della retribuzione. La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 213 del 22 novembre 2018, si è pronunciata
Di recente, ricordiamo che la Corte di Cassazione si è pronunciata, invece, sulla legittimità dell’intervento del Fondo di Garanzia TFR INPS.
La Sentenza
Erano state sollevate precedentemente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Questo nella parte in cui, demandando a un d.p.c.m. la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati, dal precedente regime del TFS al regime del TFR, ha imposto il vincolo dell’invarianza di retribuzione netta.
Per i dipendenti che transitano al regime del TFR, il superamento delle forme previgenti delle indennità di fine rapporto ha determinato l’eliminazione della trattenuta a carico del lavoratore, originariamente destinata a finanziarle, secondo le modalità tratteggiate dall’art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, per l’indennità di buonuscita dei dipendenti statali, e dall’art. 11 della legge n. 152 del 1968, per l’indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali.
La soppressione della trattenuta a carico del lavoratore concorre a differenziare la fattispecie sottoposta all’odierno sindacato di questa Corte rispetto a quella scrutinata nella sentenza n. 223 del 2012, richiamata dal rimettente a sostegno delle censure, pur nella consapevolezza della diversità delle situazioni poste a raffronto.
La Consulta ha rimarcato che la normativa, nel definire gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto, ha stabilito l’obbligo di effettuare una riduzione della retribuzione lorda.
Il tutto “in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso”. Ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici.
L’auspicata equiparazione tra lavoratori in regime di TFR e lavoratori in regime di TFS, non potrebbe che alterare il punto di equilibrio individuato dal legislatore. Questo secondo un bilanciamento non irragionevole, e determinare, per ammissione dello stesso rimettente, una diversa sperequazione. Questo fatto avvantaggerebbe i lavoratori in regime di TFR, destinati a beneficiare di un più cospicuo trattamento retributivo rispetto ai lavoratori in TFS.
In allegato il testo completo della Sentenza.