trasferimento-dipendenti-soppressione-entiUna recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 1274/2024, fa chiarezza sul trasferimento dei dipendenti pubblici a seguito di provvedimenti di soppressione di enti pubblici in cui lavoravano in precedenza.


I giudici della Suprema Corte hanno analizzato, nel caso in esame, attentamente le disposizioni relative all’impiego pubblico in base all’art. 7, comma 20, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, noto come “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica“.

Questo articolo ha previsto la soppressione di enti specifici e il trasferimento dei loro compiti e attribuzioni alle amministrazioni corrispondenti, insieme al trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio presso tali enti alle amministrazioni e agli enti individuati in conformità all’allegato al decreto legge.

Le regole per il trasferimento dei dipendenti in caso di soppressione degli enti

Nel caso in esame, che riguarda la soppressione dell’Istituto per la Promozione Industriale, trasferito al Ministero dello Sviluppo Economico, per i giudici, in primo luogo, va seguita la disposizione fornita dalla tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale contenuta nel decreto interministeriale dell’11 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 83/2011.

In aggiunta la Corte ha fornito alcuni principi di natura generale, adottati nella controversia esaminata ma validi anche in altri casi analoghi.

Trattamento economico

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale trasferito, la disposizione garantisce il mantenimento delle sole voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto al momento del nuovo inquadramento. Se questo trattamento risulta superiore a quello previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione, viene erogato un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

È importante sottolineare che per il calcolo di questo assegno personale, ciò che conta è la natura fissa e continuativa del compenso, che si applica sia al trattamento fondamentale che a determinate voci del trattamento accessorio non legate al raggiungimento di obiettivi specifici, ma piuttosto al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di provenienza, e che siano certe nell’anno e nell’importo.

Anzianità di servizio

Infine, per quanto riguarda l’anzianità di servizio, anche nei casi di trasferimento di ente, essa non costituisce di per sé un diritto del lavoratore nei confronti del nuovo datore di lavoro, a meno che ad essa non siano correlati benefici economici e il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo precedentemente goduto. L’anzianità pregressa non può essere utilizzata per richiedere ricostruzioni di carriera sulla base di diverse discipline applicabili al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, poiché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già acquisiti alla data della cessione del contratto.

Il testo della sentenza della Cassazione

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it