Il Consiglio di Stato si pronuncia sullo straordinario per lavoro in giorno di riposo o festivo. Scopriamo la decisione dei giudici.
La recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 136/2022, ha fatto riferimento all’art. 54 del D.P.R. n. 164/2002 che prevede la corresponsione di un’indennità che ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell’attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e che non incide sul computo dello straordinario.
Nello specifico ha voluto meglio chiarirne il principio e circoscriverne il perimetro.
Scopriamo quali sono state le conclusioni del giudice amministrativo.
- Pagamento ore straordinarie su giornate originariamente destinate a riposo di domenica o festività infrasettimanali
- Lo scopo dell’indennità
- Il diritto al recupero
- Le motivazioni dell’amministrazione
- Straordinario per lavoro in giorno di riposo o festivo: il parere del Consiglio di Stato
- Il testo completo della Sentenza
Pagamento ore straordinarie su giornate originariamente destinate a riposo di domenica o festività infrasettimanali
Nel caso specifico la vicenda ruota attorno a un ricorso proposto da personale al fine di ottenere il pagamento di ore straordinarie prestate in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.
L’amministrazione appellante sostiene che secondo l’art. 1 comma 476 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) il legislatore ha chiarito che la prestazione lavorativa resa nella giornata destinata al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero.
Lo scopo dell’indennità
Il collegio ritiene quanto segue:
- l’indennità ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell’attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario;
- poiché l’orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorché prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell’indennità compensativa, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale;
- la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l’istituto in questione;
- il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
Il diritto al recupero
Pertanto, sempre fermo restando il diritto al recupero, qualora la prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 € per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.
Le motivazioni dell’amministrazione
Nel caso di specie l’amministrazione ha dedotto:
- di aver riconosciuto agli appellati le rispettive competenze indennitarie ed ha consentito loro di fruire di turni di riposo compensativi;
- per effetto della fruizione di turno di riposo compensativi gli appellati non hanno svolto ore di lavoro eccedenti l’orario settimanale di 36 ore;
- gli appellati non hanno contestato di avere conseguito il giorno di riposo loro spettante e l’indennità complementare prevista.
Straordinario per lavoro in giorno di riposo o festivo: il parere del Consiglio di Stato
Ai sensi dell’art. 1, comma 476, della L. n. 147 del 2013:
“la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto tale norma costituzionalmente legittima, anche nella funzione di interpretazione autentica rispetto ai casi verificatisi prima della sua entrata in vigore, e considerando che la previsione, oltre all’indennità, del riposo compensativo per il lavoro straordinario non retribuito è “coerente con l’ordinamento, che consente l’alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario” (sent. n. 132 del 2016).
Sotto tale profilo risulta dunque infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 476, della L. n. 147 del 2013, sollevata dalle parti appellate nel presente giudizio.
Nel caso di specie il lavoro straordinario è stato oggetto di turno di riposo compensativo.
Per effetto del turno compensativo non sussiste una prestazione lavorativa resa in eccesso rispetto all’orario ordinario.
Ne consegue che il compenso per lavoro straordinario non è dovuto.
Il testo completo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
Il riposo compensativo risulta come ore lavorative ma non retribuite? Ma figurativi?