La legge di stabilità limita, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.
Il prossimo anno, l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non potrà superare l’importo del 2015 e dovrà essere progressivamente ridotto in proporzione alle cessazioni dal servizio. Vanno dunque di nuovo in soffitta, dopo la breve pausa del 2015, gli spazi concessi alla contrattazione decentrata che quest’anno, infatti, era riuscita a mettere da parte il tetto previsto dall’art. 9, c. 2-bis, del dl 78/2010, che fino al 2014 prevedeva un meccanismo analogo di contenimento, tarato però sugli importi relativi al 2010.
Il citato decreto legge aveva stabilito, per il quadriennio 2011-2014, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni in precedenza richiamate non potesse superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed in ogni caso fosse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La stessa norma, inoltre, aveva disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della limitazione effettuata per il precedente quadriennio.
Ora con la legge di stabilità si ritorna al passato anche se con alcune novità. Il nuovo limite previsto dal 2016 scatta infatti «nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17» della Legge Madia con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza. E in ogni caso è destinato ad incidere in misura inferiore dato che, il prossimo anno, resta comunque confermato lo sblocco del meccanismo degli scatti stipendiali così come le progressioni economiche orizzontali degli statali. Inoltre, a differenza di quanto accadeva in passato, è stato inserito un nuovo riferimento al «personale assumibile» per calcolare l’entità del taglio.