stabilizzazione-personale-somministrato-divieto-della-corte-costituzionaleLa Corte Costituzionale con la sentenza numero 99/2023 ha dichiarato illegittime le norme della Regione Molise: si trattava di regole riguardanti la stabilizzazione di personale assunto come somministrato.


Il contratto di somministrazione di lavoro rappresenta la massima forma di operatività del principio di flessibilità applicato alla Pubblica amministrazione.

Il personale è assunto, in sintesi, con un contratto di lavoro a tempo determinato, in base ad esigenze di lavoro, in cui il somministrato – per ragioni di servizio per lo più – può essere mandato in missione presso il somministratore per un determinato arco di tempo che può essere prorogato.

Di recente una legge regionale del Molise è finita nel mirino della consulta per aver interpretato in maniera non del tutto corretta il concetto di stabilizzazione del personale, applicandolo anche in maniera generalizzata al personale assunto con contratto di somministrazione.

Scopriamo nello specifico cosa hanno deciso i giudici costituzionali.

Stabilizzazione personale somministrato: divieto della Corte Costituzionale

La Corte, nel decidere una questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, ha già avuto modo di chiarire che dalle procedure di “stabilizzazione”  sono esclusi i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Secondo i giudici la prescrizione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest’ultimo non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore.

In concousione, l’art. 1 della legge regionale del Molise n. 13 del 2022 è costituzionalmente illegittimo:

  • nella parte in cui prevede di avviare le procedure selettive riservate, «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale;
  • nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole «tecnico e amministrativo»;
  • infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it