sindaci-metropolitani-nominati-costituzioneNell’analisi curata dal Dott. Luciano Catania una riflessione in merito ai Sindaci Metropolitani e alla decisione della Corte Costituzionale, che reputa la disciplina della loro nomina, allo stato attuale, in contrasto con i principi della Costituzione.


L’attuale disciplina sui sindaci delle città metropolitane, che prevede che il primo cittadino della città capoluogo assuma il ruolo di sindaco metropolitano, è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Lo ha sancito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 240 dell’11 novembre 2021.

Lo stesso giudice delle leggi, però, aveva ritenuto incostituzionale la disciplina che la Regione Sicilia si era data, per consentire una scelta più democratica dei vertici politici delle ex province.

In quel caso, la Corte Costituzionale aveva bocciato la legge approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana giacché la L.r. n. 56/2014 era ritenuta norma di grande riforma istituzionale e come tale non modificabile nemmeno in forza della potestà legislativa primaria della Regione Sicilia in materia di ordinamento degli enti locali.

I giudici delle leggi, oggi, hanno chiarito che spetta al legislatore, e non alla Corte Costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle città metropolitane.

Sindaci Metropolitani nominati in contrasto con i principi della Costituzione

La bocciatura di uno dei pilastri della legge Delrio (L. n. 56/2014) è contenuta nella parte narrativa della sentenza che dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Catania (vedi Lentepubblica.it 22 marzo 2021) giacché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del legislatore.

Per la Corte Costituzionale la normativa della legge Delrio e la corrispondente disciplina approvata in Sicilia, che non prevedono l’elezione del sindaco metropolitano ma l’attribuzione di tale ruolo al primo cittadino eletto nel comune capoluogo, non sono in sintonia “con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale” circa l’uguaglianza del voto dei cittadini e la responsabilità politica del vertice della città metropolitana.

La necessità di un riassetto normativo del settore, si legge nella sentenza, è dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del fallimento del referendum costituzionale del 2016, ha reso “del tutto ingiustificato” il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.

La Corte Costituzionale, però, non ha sancito l’illegittima costituzionale della Legge Delrio e della connessa disciplina regionale siciliana, ma ha dichiarato la propria incompetenza ad emettere un provvedimento che elimini la discriminazione rispetto agli elettori dei Comuni non capoluogo, rientranti nell’area metropolitana.

Le criticità

Con riguardo all’impossibilità di un elettore residente in un comune diverso dal capoluogo della città metropolitana, e per questo impossibilitato a partecipare all’elezione del relativo sindaco, secondo la Corte Costituzionale non si può parlare di elezione riservata agli elettori del solo capoluogo, all’atto della scelta del loro sindaco. Il primo cittadino del comune capoluogo diventa sindaco metropolitano non in forza di quella elezione ma per effetto disposto direttamente e automaticamente dalla legge.

Anche i cittadini residenti nel comune capoluogo, infatti, non esprimono altra volontà che quella preordinata all’elezione degli organi del proprio ente, con la conseguenza che solo in ragione dell’esteriore consequenzialità tra i due atti si può impropriamente ritenere che il sindaco metropolitano sia eletto solo da una parte dei cittadini residenti nella città metropolitana.

Le motivazioni della Sentenza

I giudici delle leggi hanno ritenuto inammissibile il ricorso giacché il rimettente chiede alla Corte l’estensione ai cittadini residenti in comuni non capoluogo una disciplina idonea a consentire l’elezione diretta del sindaco metropolitano, a fronte del fatto che il legislatore del 2014 ha optato, al contrario, per un modello che vede nell’individuazione ope legis del sindaco metropolitano, secondo il presupposto di un diverso modello di governo del territorio in assenza di elezione.

Alla Corte Costituzionale viene chiesto un intervento manipolativo che gli è precluso, coincidendo con l’introduzione di una «novità di sistema» (sentenze n. 146 e n. 103 del 2021, n. 250 del 2018 e n. 250 del 2012), vale a dire una disciplina idonea a consentire l’elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana, ciò che allo stato tuttavia formalmente non avviene, per le ragioni evidenziate, neanche per i cittadini del comune capoluogo.

Trattandosi, nella sostanza, della richiesta di introduzione ex novo di una normativa elettorale, è pertanto evidente come l’ambito e i contorni dell’intervento richiesto fuoriescano dalle attribuzioni della Corte Costituzionale e siano demandati «soltanto al legislatore nella sua discrezionale valutazione con specifico riferimento agli aspetti anche di natura politica che connotano la materia elettorale» (sentenza n. 257 del 2010).

Per questi ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso ma ha affermato che la presa d’atto dell’esistenza di una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla natura dell’elezione, diretta o indiretta, ovvero dall’introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano), non può tuttavia esimere questa Corte dal sollecitare un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa.

In Sicilia le Elezioni si terranno il 22 gennaio 2022

Intanto, per quanto riguarda la Sicilia, con Decreto Presidenziale n. 620 del 6 dicembre 2021 (http://gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g21-55/g21-55.pdf), sono state indette per giorno 22 gennaio 2022, le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Hanno diritto al voto gli organi elettivi, in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta, dei comuni facenti parte dei liberi consorzi.

La tempistica delle operazioni elettorali comporta, incredibilmente e paradossalmente, che dopo otto anni di commissariamento degli enti di area vasta e tredici anni dalle ultime consultazioni democratiche, le liste vadano presentate a partire dalle ore 8.00 del giorno di Capodanno.

Rispetto a questa infelice data, la Regione è al lavoro per evitare adempimenti così rilevanti proprio in un giorno di festa così sentita da tutti.

In effetti, però, esiste la concreta ipotesi che le elezioni possano essere fatte slittare ulteriormente. Il problema più rilevante si pone, più che per i Liberi Consorzi, per le Città metropolitane.

Le elezioni del 22 gennaio 2022 potrebbero sortire effetti molto limitati nel tempo, considerato che Palermo andrà sicuramente al voto nella prossima primavera e la stessa cosa potrebbe avvenire a Messina (se il sindaco Cateno De Luca manterrà l’impegno di dimettersi entro il prossimo febbraio, per concorrere alla presidenza della Regione).

Il testo della Sentenza

A questo link potete leggere il testo completo della Sentenza della Corte Costituzionale.

 


Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna