DEF economia e finanzaGli Enti che nel 2014 hanno registrato ritardi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni non possono assumere nuovo personale tramite le convenzioni previste dall’art. 14, comma 1 del contratto nazionale del 22.01.2004.

 

La conferma arriva da un recente parere della Corte dei conti Campania (deliberazione n. 153/2015). Tracciamo una sintesi del parere che faccia luce sulla normativa relativa al pubblico impiego in questione.

 

Innanzitutto, il quesito posto nella richiesta di parere in esame concerne la possibilità o meno di considerare le convenzioni, per il quale “al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

 

Inoltre, la norma contrattuale menzionata nella richiesta di parere in esame (art. 14, comma 1, del c.c.n.l. 22 gennaio 2004) prevede, a sua volta, che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”

 

Tra tali principi può farsi rientrare anche la materia del rispetto dei tempi normativamente previsti per il pagamento di somme da parte di pubbliche amministrazioni, da inquadrare nell’ambito del bilancio e della contabilità delle pubbliche amministrazioni, e riconducibile alle esigenze di armonizzazione dei bilanci pubblici, oltre che, in particolare, proprio al coordinamento della finanza pubblica. Il legislatore, oltre a prevedere un divieto generalizzato di assunzione di personale, in tutte le norme restrittive innanzi menzionate ha anche fatto “…divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”, con ciò precludendo anche opzioni alternative e possibili espedienti elusivi basati su una lettura strumentalmente formalistica della norma.

 

La Corte dei Conti della Regione Campania ha dunque rilevato un’equivalenza sostanziale tra la stipula di convenzioni ex art. 14 del c.c.n.l. del 22 gennaio 2004 e le altre fattispecie nelle quali si realizzano nuove assunzioni, in quanto l’ente, anche nel primo caso, si avvantaggia, comunque, di un incremento oneroso delle prestazioni lavorative. Il ricorso alle predette convenzioni, nei casi di operatività del divieto in argomento, si configura, dunque, come contrastante con la voluntas legis volta a ricomprendere nel divieto stesso ogni fattispecie che consista in un’ulteriore prestazione lavorativa instaurata a vantaggio dell’Ente.

 

Per evitare la sanzione occorre quindi tenere sotto controllo l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ricordando che dal 1° gennaio 2015 oltre all’indicatore annuale gli enti devono calcolare e pubblicare sul sito, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

 

Pertanto, dal 2015 gli Enti che presentano nei pagamenti ritardi medi superiori ai 90 giorni non possono assumere nuovo personale nell’anno successivo a quello di riferimento.