Riposi per Allattamento: ecco alcune utili indicazioni per i genitori lavoratori che ne possono fruire.
Per legge, infatti, il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre e al genitore congiunto, durante il primo anno di vita del bambino, alcuni periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Anche la retribuzione, durante il periodo di congedo in maternità, è un diritto di tutte le mamme lavoratrici e anche esso è tutelato dalla legge. Infatti l’art.37 della costituzione recita:
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”
L’attuazione dei permessi di riposo deve essere concordata con il datore di lavoro tenendo conto delle esigenze del servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dalla Direzione Territoriale Lavoro competente.
Scopriamo dunque di più su questo interessante argomento.
Riposi per Allattamento
L’indennità per riposi giornalieri (cosiddetti “riposi per allattamento”) spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per la cura del bambino, anche se adottato o in affidamento.
Decorrenza e durata
Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un’ora, se l’orario è inferiore a sei.
I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.
Quanto spetta?
L’indennità è pari alla retribuzione.
Requisiti
La madre o il padre devono avere un valido rapporto di lavoro in corso e il minore deve essere vivente.
Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga:
- per espressa rinuncia
- o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.
Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale .
In caso di madre lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche durante il teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto.
In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre:
- anche durante i periodi di congedo di maternità
- o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, e di congedo parentale della madre.
Quando fare domanda?
La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto.
Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche dipende dalla residenza dell’assicurato. Se il datore di lavoro non utilizza il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata dalla circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173.
Come fare domanda?
Le lavoratrici devono presentare la domanda esclusivamente al datore di lavoro, a eccezione delle categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell’INPS, che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l’Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione anche in deroga.
I lavoratori dipendenti devono presentare la domanda sia al proprio datore di lavoro che all’istituto esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- servizio online dedicato, cliccando su “Accedi al servizio”;
- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il congedo parentale a ore come alternativa
In alternativa a questa misura, da fine giugno 2015 i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore, che deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
Anche per la modalità di fruizione oraria del congedo parentale, così come per quella su base giornaliera e mensile, ai dipendenti viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera e rimangono invariati anche la durata ed i limiti complessivi ed individuali entro cui i genitori possono assentarsi dal lavoro.
Maggiori informazioni sul congedo parentale sono disponibili a questo link.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it