rinnovo-contratto-dipendenti-pubblici-effetti-pensione-buonuscitaRinnovo del contratto per i dipendenti pubblici: effetti su Pensione e Buonuscita per il personale del Pubblico Impiego. Cosa cambia nello specifico?


Ai fini del rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici effetti su Pensione e Buonuscita, dunque. Vediamo però nello specifico quali saranno questi effetti.

Il rinnovo della parte economica dei contratti nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018 avrà risvolti anche sui trattamenti previdenziali di una ampia fetta di dipendenti pubblici. L’intesa raggiunta tra Aran e parte sindacale per gran parte del pubblico impiego determinerà, infatti, un incremento dei trattamenti previdenziali del personale che è cessato o che cesserà dal servizio durante la vigenza del nuovo contratto economico.

Rinnovo Contratto Statali: le stime sugli aumenti in busta paga.

Ai fini pensionistici i nuovi CCNL dispongono, infatti, che i benefici economici dovranno essere computati ai fini previdenziali integralmente, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del nuovo contratto. Vale a dire che tutto il personale cessato tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 Dicembre 2018 avrà diritto all’aggiornamento della base pensionabile sulla quale si computa la misura del trattamento pensionistico.

Per il calcolo della pensione dovranno, dunque, essere utilizzati i nuovi stipendi tabellari risultanti dall’accordo con il riconoscimento dell’intero aumento di contratto a regime, in media 80/90 euro al mese. Interessati da questo aggiornamento sono in primis i lavoratori del comparto Funzioni Centrali dello Stato per i quali si è ormai raggiunta l’intesa definitiva (lo scorso 12 Febbraio 2018), a ruota seguiranno i lavoratori del settore conoscenza (il cui comparto conta da solo oltre un milione di lavoratori), il Comparto Difesa e Sicurezza, Vigili del Fuoco e, quindi, gli altri comparti per i quali si stanno ancora concludendo le procedure (in particolare il settore enti locali e sanità).

Ai fini pensionistici

Ciò significa che

  • i lavoratori che sono cessati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 otterranno il ricalcolo della propria pensione. Questo ricalcolo avviene dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e dal 1° marzo 2018;
  • chi è in pensione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, ha il ricalcolo dal 1° gennaio 2017 e dal 1° marzo 2018;
  • e chi è andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2018 si vedrà ricalcolata la pensione dal 1° marzo 2018.

Il calcolo finale comprenderà così l’intero importo dell’aumento contrattuale riconosciuto nel triennio 2016-2018. Anche se i benefici economici possono decorrere da un momento successivo a quello della data di pensionamento.

Complessivamente i pensionati del triennio 2016-2018 otterranno un beneficio medio retributivo di circa 80-90 euro al mese (l’entità dipende dal singolo comparto e dalla posizione del lavoratore) che si trascineranno quindi anche sulla pensione.

Nulla naturalmente è dovuto nei confronti dei pensionati prima del 1° gennaio 2016 che non sono rientrati nel perimetro di applicazione del nuovo contratto. Dopo nove anni con le retribuzioni bloccate, al pubblico impiego viene così riconosciuto il diritto di un piccolo recupero del potere d’acquisto perso in questi anni.

Ai fini della buonuscita

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la buonuscita, cioè il TFS o il TFR a seconda del regime applicabile. I contratti siglati prevedono che a fini dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione. Pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell’indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016. Ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione.

I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell’indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco. Questo perché gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori. Una parte poco significativa di quello che è l’aumento contrattuale a regime.

Dal punto di vista previdenziale, inoltre, i CCNL confermano gli effetti delle previgenti disposizioni. Norme che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. E dispongono dal 1° Aprile 2018 l’assorbimento dell’indennità di vacanza contrattuale all’interno dello stipendio tabellare.

Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d’ufficio da parte dell’Inps senza bisogno che il pensionato presenti un’apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.