Nell’intesa preliminare raggiunta sul rinnovo del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) degli Statali, dedicato al comparto delle Funzioni Centrali, per il triennio 2022-2024 una sezione è dedicata alla gestione delle ferie.


Il recente accordo firmato tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e alcune sigle sindacali segna una tappa fondamentale per il rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024.

Questo contratto riguarda circa 195.000 dipendenti, tra cui coloro impiegati nei ministeri, nelle agenzie fiscali e negli enti economici.

Si tratta di un testo importante, poiché servirà a porre le basi di contrattazione e sarà (in linea generale) indicativo anche per tutti gli altri comparti pubblici, dagli enti locali, alla sanità per arrivare fino alla scuola.

Rinnovo CCNL Statali 2024: gestione delle ferie

L’articolo 21 dell’ipotesi di CCNL rappresenta un aggiornamento normativo, sostituendo le disposizioni precedenti in materia di ferie del contratto nazionale del 2022, e garantendo ai dipendenti pubblici una gestione chiara e pianificata del proprio periodo di riposo.

Nel settore pubblico, il diritto alle ferie annuali è tutelato da specifiche norme che regolano durata, modalità di utilizzo e gestione dei giorni non goduti. Ogni dipendente pubblico ha diritto a un periodo di ferie retribuite ogni anno, durante il quale riceve la normale retribuzione, comprensiva dell’indennità di posizione. Sono escluse, però, le compensazioni per lavoro straordinario e le indennità legate alla presenza effettiva sul luogo di lavoro.

Durata delle ferie

La durata del periodo di ferie varia in base alla distribuzione dell’orario lavorativo settimanale. Per chi lavora cinque giorni a settimana, le ferie ammontano a 28 giorni lavorativi, includendo due giornate previste dalla legge 937/77. Chi, invece, lavora su sei giorni a settimana ha diritto a 32 giorni di ferie. I dipendenti neoassunti in un ente pubblico, a seconda dell’orario settimanale, ricevono inizialmente 26 o 30 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate previste dalla stessa legge. Tuttavia, dopo tre anni di servizio, anche per ruoli diversi, questi lavoratori acquisiscono pienamente il diritto ai giorni di ferie previsti per i colleghi di più lunga data.

Permessi e fruizione delle ferie

Ogni dipendente può usufruire di quattro giornate di riposo aggiuntive durante l’anno. In caso di assunzione o cessazione dal servizio, il periodo di ferie viene calcolato in proporzione ai mesi lavorati, considerando come mese intero ogni frazione superiore ai 15 giorni. Anche chi beneficia di permessi speciali per motivi personali conserva comunque il diritto alle ferie annuali.

Un diritto non monetizzabile

Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere convertito in compensi monetari. Perciò, salvo casi eccezionali, i dipendenti devono godere delle ferie entro l’anno solare, in accordo con le esigenze di servizio. Le ferie possono essere frazionate in più periodi, assicurando almeno due settimane continuative tra giugno e settembre se richiesto. Eventuali giorni di ferie residui a fine anno devono essere utilizzati entro il primo semestre dell’anno successivo, salvo che non sussistano urgenze lavorative particolari.

Gestione delle ferie residue

Le ferie non utilizzate per necessità di servizio devono essere fruite entro giugno dell’anno successivo. Le amministrazioni pianificano entro aprile la distribuzione delle ferie, monitorandone la fruizione. Nei casi di ferie non godute, queste vengono riprogrammate entro febbraio dell’anno seguente, e il datore di lavoro deve assicurarsi che il dipendente usufruisca del periodo di riposo con un invito formale.

Monetizzazione e interruzioni per cause di servizio o salute

In generale, le ferie non godute non possono essere monetizzate, ad eccezione dei casi di cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla legge. Se il periodo di ferie viene interrotto per esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il ritorno al lavoro e per il successivo ritorno al luogo di vacanza. In caso di malattia, documentata da certificato medico, le ferie vengono sospese e possono essere riprese una volta concluso il periodo di convalescenza.

Il testo dell’intesa sottoscritta

Qui il documento completo.

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