Via libera dell’Inps all’applicazione della riduzione del cuneo fiscale previsto dal DL 3/2020 in sostituzione del cd. “bonus Renzi” sui trattamenti economici dei quali l’Istituto è il sostituto d’imposta. L’Istituto fornisce tutte le indicazioni utili del caso.
Riduzione Cuneo Fiscale: le nuove indicazioni dell’INPS arrivano con la Circolare numero 96/2020.
I chiarimenti riguardano gli effetti previsti dal DL 3/2020 convertito con legge 21/2020 riguardante proprio il taglio al cuneo fiscale.
Riduzione Cuneo Fiscale: i chiarimenti dell’INPS
I chiarimenti riguardano il meccanismo che il legislatore ha introdotto dal 1° luglio 2020, in luogo del bonus di 80 euro del Governo Renzi, a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo non superiore a 28mila euro.
Si tratta di:
- un trattamento integrativo del reddito di 100 euro mensili (600 euro nel 2020, 1200 annui dal 2021)
- e una detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Soggetti beneficiari e soggetti esclusi
I beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Per espressa previsione normativa sono esclusi dai benefici fiscali in questione
- i titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR,
- e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dal decreto-legge in commento.
- Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Soggetti incapienti
Infine l’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto, inoltre, che il credito di 80 euro del “Bonus Renzi” spettante fino al 30 giugno 2020 e il trattamento integrativo di 100 euro spettante a decorrere dal 1° luglio 2020 siano riconosciuti a favore dei soggetti cd. incapienti cioè
- di coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente o assimilato non superiore a 8.174 euro lordi
- e che abbiano percepito i trattamenti di integrazione salariale da COVID 19 (CIGO, ASO e CIGD) o fruito del congedo COVID 19.
A questo link il testo completo della Circolare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it